Avamprogetto OSITC
Consultazione 2020/53: Revisioni totali dell'ordinanza sulla sicurezza degli impianti di trasporto in condotta e dell'ordinanza sull'applicazione delle salvaguardie nonché altre modifiche di ordinanza nel settore dell'UFE con entrata in vigore il 1° luglio 2021 · 23 pagine
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Art. 48 Controllo della sicurezza d’esercizio e dello stato dell’impianto
1 Il gestore controlla a scadenze regolari la sicurezza dell’esercizio e lo stato della condotta, degli impianti accessori, dell’impianto di protezione catodica contro la corrosione e dei dispositivi di sorveglianza, di teletrasmissione e di comando a distanza.
2 I controlli devono essere documentati.
Art. 49 Controllo del tracciato e degli impianti accessori
1 Il tracciato, l’area circostante gli impianti accessori, compresa la loro accessibilità, nonché le opere protettive e i contrassegni devono essere controllati ogni due settimane in modo adeguato.
2 Le componenti meccaniche ed elettriche degli impianti accessori devono essere sottoposte a controllo almeno una volta al mese.
3 Nel definire l’estensione e la frequenza dei controlli il gestore considera gli strumenti di controllo impiegati, l’ubicazione dell’impianto di trasporto in condotta e l’ambiente circostante.
4 L’estensione dei controlli e la loro frequenza devono essere definite nel regolamento d’esercizio.
5 Per il controllo del tracciato si possono impiegare strumenti di controllo terrestri o altri strumenti adeguati quali elicotteri. Nella scelta dello strumento occorre tenere conto delle condizioni ambientali e meteorologiche.
6 I controlli possono essere svolti solamente da personale adeguatamente formato e provvisto della necessaria documentazione.
Art. 50 Individuazione di perdite e rotture
1 Gli oleodotti devono essere dotati di un sistema automatizzato che sorvegli la tenuta in modo permanente e in qualsiasi condizione d’esercizio.
2 I gasdotti devono essere dotati di un sistema che individui tempestivamente una rottura nella condotta e sia in grado di rilevare in modo affidabile il tratto di condotta interessato.
3 Il sistema deve essere discusso con l’IFO.
Art. 51 Cisterne e recipienti di impianti di trasporto in condotta contenenti
liquidi pericolosi per l’acqua
1 I rapporti concernenti i controlli di cisterne e recipienti di impianti di trasporto in condotta contenenti liquidi pericolosi per l’acqua devono essere sottoposti all’ERI.
2 I recipienti a pressione degli impianti di trasporto in condotta devono essere sottoposti a un esame interno almeno ogni 8 anni. L’IFO può prolungare questo termine fino a 12 anni.