Avamprogetto OSITC
Consultazione 2020/53: Revisioni totali dell'ordinanza sulla sicurezza degli impianti di trasporto in condotta e dell'ordinanza sull'applicazione delle salvaguardie nonché altre modifiche di ordinanza nel settore dell'UFE con entrata in vigore il 1° luglio 2021 · 23 pagine
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2 I perimetri di protezione intorno agli impianti accessori devono essere tenuti sgombri e devono poter essere sbarrati senza difficoltà dai gestori o dai servizi d’intervento.
3 Il perimetro di protezione per le condotte misura 10 metri.
4 I perimetri di protezione per gli impianti accessori misurano almeno:
a. 50 metri (di raggio) intorno alle stazioni di pompaggio e di compressione con una potenza motrice superiore a 300 kW le cui installazioni tecniche sono collocate in locali comprendenti zone a rischio di esplosione con un volume superiore a 50 metri3;
b. 30 metri (di raggio) intorno agli altri impianti accessori, nonché agli ingressi e alle finestre delle condotte in galleria accessibili.
5 Il perimetro di protezione previsto per la corrispondente condotta si applica anche agli impianti accessori con una capacità oraria massima di 20 000 kWh le cui installazioni tecniche sono collocate in locali comprendenti zone a rischio di esplosione con un volume inferiore a 50 metri3, nonché a singole valvole di sezionamento.
Art. 17 Impianti ad alta tensione
1 Gli impianti ad alta tensione non possono essere situati all’interno del perimetro di protezione di un impianto accessorio.
2 Per gli impianti di trasporto in condotta situati nel raggio di 30 metri da un impianto ad alta tensione occorre presentare una prova dell’influenza esercitata dall’impianto di trasporto in condotta nel caso di corto circuito. Le tensioni indotte devono essere ridotte ai valori prescritti nell’ordinanza del 30 marzo 19944 sulla corrente forte.
Sezione 4: Condotte
Art. 18 Materiali e metodi di fabbricazione
1 I materiali impiegati per le parti che compongono la condotta (tubi, raccordi, valvolame e rubinetterie, ecc.) devono essere idonei all’uso previsto per caratteristiche di solidità, resistenza all’invecchiamento e alla corrosione, incombustibilità e compatibilità. Inoltre non devono essere soggetti a rotture per fragilità.
2 Per la fabbricazione delle parti dell’impianto è necessario impiegare acciai normalizzati per condotte. Si possono usare altri materiali, ad esempio materie plastiche o acciai non normalizzati, solo se ne è comprovata l’idoneità all’uso previsto.
3 La scelta del materiale, delle sue possibili proprietà chimiche e meccanico-tecnologiche e il metodo di fabbricazione delle parti della condotta devono essere concordati con l’IFO.