Avamprogetto OSITC

Consultazione 2020/53: Revisioni totali dell'ordinanza sulla sicurezza degli impianti di trasporto in condotta e dell'ordinanza sull'applicazione delle salvaguardie nonché altre modifiche di ordinanza nel settore dell'UFE con entrata in vigore il 1° luglio 2021 · 23 pagine

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Sezione 8: Costruzione

Art. 40 Messa in opera della condotta

1 Per la messa in opera si devono utilizzare materiali che non danneggino la condotta e la sua isolazione.

2 La condotta non deve essere coperta o ricoperta successivamente con sostanze corrosive.

3 Sopra la generatrice superiore della condotta si devono posare nastri di avvertimento.

4 È necessario adottare adeguati provvedimenti per evitare che il materiale di riempimento sia asportato.

Art. 41 Posa della condotta

1 La condotta deve di norma essere interrata. La copertura, misurata dalla generatrice superiore, deve avere uno spessore compreso fra un minimo di 1 e un massimo di 4 metri; deve essere adattata alle condizioni locali. In presenza di guaine di protezione la copertura è calcolata a partire dalla guaina di protezione.

2 La condotta deve essere assicurata per contrastare le spinte ascensionali.

3 La condotta deve essere accessibile per lavori di manutenzione (art. 7 cpv. 3 OITC5).

4 Le tratte di condotta alle quali non può essere applicata una protezione catodica devono essere posate in modo tale da consentire un controllo dei danni da corrosione.

5 Le tecniche di costruzione devono essere discusse con l’IFO.

Art. 42 Contrassegni

1 La condotta deve essere contrassegnata sul terreno in modo che il suo tracciato possa essere facilmente individuato anche da terzi.

2 I contrassegni devono essere collocat tenendo conto delle esigenze connesse alla gestione dei fondi.

3 La posizione della condotta deve essere contrassegnata con precisione nei punti particolarmente esposti a pericolo, quali incroci con autostrade, strade principali, linee ferroviarie e corsi d’acqua.

4 La segnalazione deve essere realizzata mediante contrassegni aerei di colore arancione.

5 RS 746.11