Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/56: Credito d'impegno destinato a indennizzare l'offerta di trasporto del traffico regionale viaggiatori (TRV) negli anni 2022-2025 · 28 pagine

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5.3 Subordinazione al freno alle spese

In virtù dell’articolo 159 capoverso 3 lettera b Cost. il decreto federale concernente il credito d’impegno destinato a indennizzare le prestazioni TRV richiede il consenso della maggioranza dei membri di entrambe le Camere poiché comporta nuove spese ricorrenti di oltre due milioni di franchi.

5.4 Conformità alla legge sui sussidi

Dal 2008 tutti i messaggi relativi ai decreti che stanziano un credito e ai limiti di spesa devono menzionare il rispetto dei principi fissati nella LSu.

5.4.1 Importanza dei sussidi per il raggiungimento degli scopi perseguiti

Secondo l’articolo 81a Cost. la Confederazione e i Cantoni provvedono a un’offerta sufficiente in materia di trasporti pubblici su strada, per ferrovia, vie d’acqua e filovia in tutte le regioni del Paese.

In virtù dell’articolo 28 capoverso 1 LTV l’offerta di trasporto nell’ambito del TRV è ordinata congiuntamente dalla Confederazione e dai Cantoni. Poiché, come

menzionato al numero 1.1.1, la quasi totalità delle linee di trasporto regionale

presenta ricavi che non coprono i propri costi, le imprese di trasporto sono

indennizzate per i costi non coperti previsti nella pianificazione finanziaria. Senza le indennità versate dalla Confederazione e dai Cantoni le imprese non potrebbero fornire prestazioni di trasporto regionale e non si potrebbe garantire un’offerta di trasporto in tutte le regioni come previsto dall’articolo 81a Cost.

In caso di riduzione consistente delle indennità federali, è poco probabile che i Cantoni accettino di farsi carico della parte delle indennità non coperte dalla

Confederazione. Di conseguenza, un calo sostanziale dei mezzi finanziari a

disposizione delle imprese comporterebbe una riduzione dell’offerta di trasporto regionale, che a sua volta probabilmente provocherebbe uno spostamento verso modalità del trasporto motorizzato individuale, con conseguenze negative per

l’economia e l’ambiente (cfr. cap. 4.3 e 4.5).

5.4.2 Gestione materiale e finanziaria

L’UFT ripartisce i mezzi finanziari stanziati dal Parlamento e destinati al TRV per Cantone in funzione delle prestazioni federali versate nel periodo precedente e, nel limite del possibile, in funzione dei bisogni effettivi (definizione delle quote

cantonali).

Come indicato al numero 1.1.1, la procedura di ordinazione permette di definire le indennità versate per ciascuna linea di trasporto per un periodo d’orario biennale.

Una volta negoziate e rettificate le offerte, i committenti e le IT firmano le