Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/56: Credito d'impegno destinato a indennizzare l'offerta di trasporto del traffico regionale viaggiatori (TRV) negli anni 2022-2025 · 28 pagine

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pianificare meglio il fabbisogno finanziario cantonale in funzione dei progetti che intendono confermare.

4.3 Ripercussioni sull’economia

Il credito d’impegno per il TRV proposto per gli anni 2022–2025 permetterà di concretizzare determinati miglioramenti dell’offerta e della qualità dei trasporti regionali. L’attrattiva del trasporto pubblico risulterà migliorata così come il servizio su tutto il territorio nazionale, il che rappresenta un vantaggio per l’economia svizzera.

4.4 Ripercussioni per la sanità e la società

Tra gli investimenti proposti vi sono anche il rinnovo e l’adeguamento del materiale rotabile per rispondere alle esigenze fissate dalla LDis.

4.5 Ripercussioni per l’ambiente

Il credito d’impegno per il TRV proposto per gli anni 2022–2025 permetterà, da un lato, di realizzare determinati potenziamenti dell’offerta e, dall’altro, di finanziare i costi conseguenti di investimenti volti a migliorare l’attrattiva del trasporto pubblico rispetto al trasporto individuale. Inoltre si prevede di destinare una parte dei fondi al finanziamento d’innovazioni, mirate ad aumentare l’efficienza energetica dei veicoli e degli impianti d’esercizio del TRV.

5 Aspetti giuridici

5.1 Costituzionalità e legalità

La competenza dell’Assemblea federale per questa decisione in materia di crediti deriva dall’articolo 167 della Costituzione federale (Cost.).

Il decreto federale concernente un credito d’impegno destinato a indennizzare l’offerta di trasporto del traffico regionale viaggiatori (TRV) negli anni 2018–2021 si fonda sull’articolo 30a LTV, secondo cui l’Assemblea federale decide ogni quattro anni un credito d’impegno.

I sussidi interessati sono concessi in virtù dell’articolo 28 LTV, in base al quale la Confederazione indennizza i costi non coperti delle prestazioni del TRV.

5.2 Forma dell’atto

Conformemente all’articolo 163 capoverso 2 della Costituzione federale e all’articolo 25 capoverso 2 della legge federale sul Parlamento, per l’atto da adottare è prevista la forma del decreto federale semplice non sottoposto a referendum.