Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/56: Credito d'impegno destinato a indennizzare l'offerta di trasporto del traffico regionale viaggiatori (TRV) negli anni 2022-2025 · 28 pagine
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tra i Cantoni in funzione della densità demografica (secondo l’art. 29b OITRV). La partecipazione cantonale è costituita dal totale dei fondi concessi da ogni Cantone (quota della Confederazione e del Cantone) per le prestazioni ordinate congiuntamente.
La procedura di ordinazione, che permette di definire le indennità versate per ciascuna linea del TRV, viene eseguita per un periodo d’orario (periodo d’orario attuale: 2020/2021) e si articola nelle seguenti fasi:
– la Confederazione e i Cantoni (committenti) indicano alle IT gli elementi dell’offerta di trasporto auspicata (orario), tenuto conto delle risorse disponibili (a fine 2018 per il periodo 2020/2021);
– su tale base le IT allestiscono le offerte per ciascuna linea (presentazione dell’offerta per il 2020/2021: fine aprile 2019), nelle quali sono presentati i costi pianificati e i ricavi attesi dalla vendita dei titoli di trasporto. Il disavanzo residuo corrisponde ai cosiddetti «costi non coperti pianificati» che vengono indennizzati dai committenti;
– i committenti esaminano le offerte e le negoziano con le IT. Le offerte possono subire modifiche a causa della procedura di allestimento dell’orario;
– una volta rettificate le offerte, i committenti stipulano con le IT le convenzioni d’offerta, nelle quali sono disciplinate le indennità e la loro ripartizione tra Confederazione e Cantoni. Nel caso delle linee intercantonali la partecipazione ai costi è suddivisa in modo proporzionale tra i Cantoni interessati;
– a partire dal cambiamento d’orario (a dicembre dell’anno precedente quello considerato, ovvero dicembre 2019 per l’anno d’orario 2020) le IT forniscono le prestazioni di trasporto convenute.
Le IT sono tenute a presentare nella loro contabilità un conto separato per il settore del TRV e ad attribuire eventuali utili o perdite relativi a questo settore a una riserva speciale (art. 36 della legge federale del 20 marzo 20094 sul trasporto di viaggiatori, LTV). Conformemente all’articolo 37 LTV, l’UFT verifica periodicamente o in funzione delle esigenze il corretto impiego dei sussidi accordati così come il rispetto delle disposizioni dell’ordinanza del 18 gennaio 20115 del DATEC sulla contabilità delle imprese concessionarie (OCIC). In seguito al caso AutoPostale l’UFT ha ridefinito il proprio piano di vigilanza volto a controllare il rispetto delle disposizioni legali in materia di sussidi.
Misure attuate per potenziare il controllo dei sussidi
Diverse constatazioni fatte nel 2018 e 2019 hanno spinto l’UFT ad adattare il proprio sistema di vigilanza dei sussidi nei trasporti pubblici. L’adattamento, in corso, ha lo scopo di garantire meglio un uso corretto degli stessi da parte delle IT.
Con il nuovo approccio, l’UFT non si esprimerà più sulle bozze dei conti annuali delle imprese indennizzate e sarà così più chiaro che la responsabilità di stilare e presentare
4 RS 745.1
5 RS 742.221