Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/6: Modifica dell'ordinanza sull'assicurazione malattie (OAMal), dell'ordinanza sul calcolo dei costi e la registrazione delle prestazioni da parte degli ospedali, delle case per partorienti e delle case di cura nell'assicurazione malattie (OCPre) e dell'ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni (OAINF) · 25 pagine
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Adeguamento dei criteri per la pianificazione di ospedali, case per partorienti e case di cura
I. Parte generale
1. Situazione iniziale
Il 21 dicembre 2007, le Camere federali hanno adottato la revisione della legge federale del 18 marzo 1994 sull’assicurazione malattie (LAMal; RS 832.10) nel settore del finanziamento ospedaliero (RU 2008 2049). Il periodo transitorio per l’adeguamento delle pianificazioni cantonali di ospedali e case per partorienti e della pianificazione comune della medicina altamente specializzata (MAS) si è concluso alla fine del 2014 (cpv. 3 delle disposizioni transitorie).
In linea di principio, la pianificazione compete ai Cantoni (art. 39 cpv. 1 lett. d LAMal). Con la revisione del finanziamento ospedaliero, il Consiglio federale è stato incaricato di emanare criteri di pianificazione uniformi in base alla qualità e all’economicità (art. 39 cpv. 2terLAMal). Il 22 ottobre 2008, il Consiglio federale ha emanato le disposizioni esecutive relative alla revisione del finanziamento ospedaliero inserite negli articoli 58a-58e dell’ordinanza sull’assicurazione malattie (OAMal; RS 832.102) e in vigore dal 1° gennaio 2009. Considerati gli strumenti sviluppati nel settore della pianificazione, nonché la nuova giurisprudenza del Tribunale federale e del Tribunale amministrativo federale, il Consiglio federale ha ora riesaminato i criteri di pianificazione ed elaborato una modifica dell’OAMal nella quale sono sanciti in modo trasparente i requisiti minimi aggiornati affinché i Cantoni possano procedere a una pianificazione conforme alla legge.
I criteri di pianificazione si riferiscono sia a una pianificazione cantonale, sia a una pianificazione comune di più Cantoni. L’utilizzo della forma «i Cantoni» tiene conto della possibilità della pianificazione comune di cui all’articolo 39 capoverso 1 lettera d LAMal e dell’obbligo di cui all’articolo 39 capoverso 2bisLAMal di una pianificazione comune per tutta la Svizzera per il settore della MAS. Effettuare una pianificazione comune significa accertare la domanda nel settore di prestazioni in questione riferita alla popolazione residente comune e considerare, in fase di determinazione dell’offerta, gli istituti presenti sul territorio comune.
2. Modifica dell’ordinanza
Gli strumenti del finanziamento delle prestazioni e della libera scelta dell’ospedale introdotti con la revisione del finanziamento ospedaliero sono volti a promuovere l’economicità della fornitura di prestazioni e la concorrenza basata sulla qualità. Allo scopo di estendere la libera scelta, il contributo dei Cantoni al finanziamento di trattamenti senza indicazione medica non viene più a cadere come nel diritto anteriore se gli ospedali o le case per partorienti figurano nell’elenco del Cantone in cui hanno sede, ma non nell’elenco del Cantone di domicilio del paziente. Gli assicuratori possono inoltre stipulare convenzioni per la rimunerazione di prestazioni dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS) con ospedali e case per partorienti che non figurano in un elenco cantonale. La rimunerazione di tali istituti, definiti «convenzionati», non include tuttavia la quotaparte dei Cantoni, che di conseguenza è a carico dell’assicurato o di un’eventuale assicurazione complementare. La pianificazione deve tenere conto di queste nuove prescrizioni. Per determinare l’offerta da inserire nell’elenco, occorre accertare il fabbisogno della popolazione cantonale e confrontarlo con l’offerta disponibile in considerazione delle possibilità di scelta degli assicurati, dei ricoveri ospedalieri con indicazione medica e dei trattamenti forniti negli ospedali e nelle case per partorienti convenzionati. Per la scelta degli istituti da inserire nell’elenco e nell’ottica di un’erogazione di prestazioni convenienti e di qualità elevata, i Cantoni devono tenere conto dei criteri dell’economicità e della qualità della fornitura di prestazioni. La possibilità di scegliere istituti anche oltre i confini cantonali impone ai Cantoni una più stretta collaborazione e il coordinamento delle rispettive pianificazioni.