Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/6: Modifica dell'ordinanza sull'assicurazione malattie (OAMal), dell'ordinanza sul calcolo dei costi e la registrazione delle prestazioni da parte degli ospedali, delle case per partorienti e delle case di cura nell'assicurazione malattie (OCPre) e dell'ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni (OAINF) · 25 pagine

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Per il settore delle cure somatiche acute e le case per partorienti è stabilito un termine di quattro anni dall’entrata in vigore della modifica del XXX per conformarsi ai criteri di pianificazione del Consiglio federale, per la pianificazione del settore riabilitativo e psichiatrico un termine di sei anni. La differenza si giustifica nel fatto che nel settore delle cure somatiche acute la maggior parte dei Cantoni applica già la classificazione e i requisiti del GPPO, mentre un sistema simile non è ancora disponibile per i settori della psichiatria e della riabilitazione. Il fatto di mettere a disposizione dei Cantoni il tempo sufficiente deve permettere loro di accordarsi sui requisiti e sulle classificazioni uniformi, ciò che è auspicabile ai sensi di una coordinazione intercantonale delle pianificazioni. Fintanto che i parametri della pianificazione sono validi, i Cantoni possono attualizzare gli elenchi prima della scadenza dei termini fissati nelle disposizioni transitorie senza effettuare tutte le tappe pianificatorie.

III. Entrata in vigore

L’entrata in vigore delle disposizioni è prevista per il ....