Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/6: Modifica dell'ordinanza sull'assicurazione malattie (OAMal), dell'ordinanza sul calcolo dei costi e la registrazione delle prestazioni da parte degli ospedali, delle case per partorienti e delle case di cura nell'assicurazione malattie (OCPre) e dell'ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni (OAINF) · 25 pagine
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Calcolo dei costi e attestato
I. Parte generale: situazione iniziale
Il 21 dicembre 2007, le Camere federali hanno adottato la revisione della LAMal nel settore del finanziamento ospedaliero (RU 2008 2049). La revisione è incentrata sul passaggio al finanziamento delle prestazioni e sull’introduzione di importi forfettari per singolo caso riferiti alle prestazioni fondati su strutture uniformi.
Il 22 ottobre 2008, il Consiglio federale ha adottato le disposizioni esecutive sotto forma di modifica dell’OAMal e dell’OCPre.
Le presenti modifiche dell’OCPre costituiscono una concretizzazione dei requisiti posti al calcolo dei costi e alla registrazione delle prestazioni ai sensi dell’OCPre, la cui legittimità deriva in particolare dall’articolo 49 capoverso 7 LAMal in combinato disposto con l’articolo 96 LAMal.
In conformità all’articolo 49 capoverso 7 LAMal, gli ospedali devono tenere una contabilità analitica e una statistica delle prestazioni secondo un metodo uniforme. La presentazione dei conti degli ospedali deve fondarsi su regole uniformi affinché i singoli costi esposti si riferiscano tutti alla stessa base e siano così confrontabili. I costi comprovati dagli ospedali secondo un metodo uniforme costituiscono inoltre una base per le trattative tariffali.
II. Modifica dell’ordinanza
1. Attestato OCPre
1.1 Disciplinamento vigente
I modelli di presentazione dei conti e di determinazione delle tariffe come i manuali REKOLE e ITAR_K (modello integrato di allestimento delle tariffe sulla base della contabilità analitica per unità finali di imputazione) spiegano la contabilità analitica in modo molto più approfondito o dettagliato rispetto alle disposizioni nel quadro dell’OCPre e, in linea di principio, la loro applicabilità non è messa in discussione. Ciò nonostante, per il calcolo dei costi e la registrazione delle prestazioni da parte di ospedali e case per partorienti, e nel settore delle case di cura sono giuridicamente vincolanti esclusivamente le disposizioni dell’OCPre.
Poiché dal loro punto di vista il disciplinamento della consultazione dei documenti andava troppo oltre, i Cantoni e i fornitori di prestazioni avevano proposto già in occasione dei lavori per l’introduzione dell’OCPre di far confermare la correttezza della contabilità analitica da un organo terzo e di disciplinare nel dettaglio e limitare la consultazione dei documenti. Ai tempi, questa proposta non era stata inserita nell’OCPre, dato che sarebbe stato nell’interesse della riuscita delle trattative tariffali consentire ai fornitori di prestazioni di comprovare i loro costi in modo da convincere gli assicuratori delle basi tariffali e giungere alla stipulazione di una convenzione. Si temeva inoltre che l’organo di revisione proposto dai Cantoni limitasse l’applicazione della disposizione di legge (art. 49 cpv. 6 LAMal).
1.2. Modifica prevista
Per il calcolo dei costi e la registrazione delle prestazioni da parte di ospedali e case per partorienti, e nel settore delle case di cura sono giuridicamente vincolanti le disposizioni dell’OCPre. In maniera corrispondente, per gli ospedali e le case per partorienti l’OCPre deve essere ampliata con la prescrizione della conferma di un organo di revisione esterno (attestato OCPre). Tale conferma attesta la piena conformità con le disposizioni dell’OCPre del modello di presentazione dei conti, rispettivamente della contabilità analitica dell’ospedale o della casa per partorienti in questione. L’attestato OCPre non deve sostituire la consultazione dei documenti di cui all’articolo 15 OCPre, bensì essere parte delle esigenze contabili di cui all’articolo 9 OCPre. L’attestato OCPre deve essere imperativamente messo a disposizione per e a partire dall’anno contabile 2019.