Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/6: Modifica dell'ordinanza sull'assicurazione malattie (OAMal), dell'ordinanza sul calcolo dei costi e la registrazione delle prestazioni da parte degli ospedali, delle case per partorienti e delle case di cura nell'assicurazione malattie (OCPre) e dell'ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni (OAINF) · 25 pagine
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senso, nel caso di un modello di rimunerazione di tipo DRG i principi di cui all’articolo 59a capoverso 1 lettere a e b vigono essenzialmente solo per l’ospedale che costituisce il parametro di riferimento42.
Sul fronte dei costi, la LAMal e l’OCPre esigono piena trasparenza, la quale deve continuare a essere garantita da ogni ospedale o casa di cura anche all’atto di stabilire le tariffe nel quadro della revisione della LAMal nel settore del finanziamento ospedaliero. Sono autorizzati a consultare i documenti degli istituti in particolare gli assicuratori e i Cantoni (cfr. art. 15 OCPre).
Articolo 59c capoverso 3
Nel quadro dell’aggiornamento delle tariffe, è prevista un’integrazione che impone alle parti contraenti di valutare regolarmente se nelle strutture tariffali per singola prestazione sono previste per una certa prestazione più posizioni che possono essere riunite.
Per ridurre il potenziale incentivo all’aumento quantitativo, anche per le tariffe per singola prestazione si mira a limitare il grado di dettaglio e complessità, e a far sì che contengano anch’esse determinati raggruppamenti o forfettizzazioni. Con lo strumento della verifica vengono creati gli incentivi a riunire o forfettizzare nel quadro del partenariato tariffale un numero maggiore delle prestazioni di una tariffa per singola prestazione. Le prestazioni riunite restano essenzialmente parte della struttura tariffale per singola prestazione. Un adeguamento in tal senso richiede tuttavia l’approvazione del Consiglio federale. È ovviamente ipotizzabile che gli elementi forfettizzati vengano perfezionati e concordati quali importi forfettari in convenzioni tariffali separate. Tali importi possono essere concordati separatamente dalla struttura tariffale per singola prestazione e richiedono l’approvazione da parte dell’autorità preposta.
Articolo 59c capoverso 4
L’articolo 59c capoverso 4 OAMal viene integrato in modo che l’autorità competente rispetti i capoversi da 1 a 3 non solo all’atto di stabilire le tariffe, bensì anche all’atto di adeguare le strutture tariffali di cui all’articolo 43 capoverso 5bisLAMal. Questa integrazione è un adeguamento ex post reso necessario dall’introduzione dell’articolo 43 capoverso 5bisLAMal (in vigore dal 1° gennaio 2013).
Articolo 59cbis capoverso 1
Nella determinazione del valore di riferimento (benchmark) devono essere coinvolti tutti i fornitori di prestazioni interessati a livello nazionale. Un campione rappresentativo con fornitori di prestazioni di ogni livello di offerta ospedaliera non può stabilire il riferimento all’efficienza se non viene reso possibile un riferimento a tutti i costi per singolo caso o giornalieri (secondo la rimunerazione mediante importi forfettari per singolo caso o giornalieri) di tutti i fornitori di prestazioni, ricavati in modo trasparente e corretti per il grado di gravità. Il campione potrebbe altrimenti essere costituito esclusivamente da fornitori di prestazioni «costosi» o «economici». La determinazione del valore di riferimento riferita al numero di fornitori di prestazioni è inoltre uniforme e quindi esclude alternative come il riferimento al numero di casi o al Case Mix Index (CMI) – nel caso di un modello di rimunerazione di tipo DRG. Il metro dell’efficienza è stabilito in modo uniforme secondo il metodo del percentile, per cui, in caso di percentile del 25 per cento, il 25 per cento dei costi per singolo caso corretti per il grado di gravità degli ospedali sono al di sotto del valore di riferimento e il 75 per cento al di sopra. Nel corso di una fase transitoria si terrà conto delle strutture esistenti, delle possibili modifiche strutturali e del tempo necessario, nonché della creazione di incentivi a una fornitura di prestazioni più efficiente. Tuttavia, per realizzare un tale benchmarking è necessario che i dati degli ospedali siano pronti a tempo nella qualità necessaria. Di conseguenza i dati dei fornitori di prestazioni che non hanno la qualità sufficiente per determinare i costi per singolo caso o al giorno in modo trasparente o che non possono essere utilizzati a causa di altre ragioni (ad es. perché pronti in ritardo) non sono utilizzati per il benchmarking.
42 C-1698/2013, consid. 2.10.1