Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/6: Modifica dell'ordinanza sull'assicurazione malattie (OAMal), dell'ordinanza sul calcolo dei costi e la registrazione delle prestazioni da parte degli ospedali, delle case per partorienti e delle case di cura nell'assicurazione malattie (OCPre) e dell'ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni (OAINF) · 25 pagine

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Il capoverso 3 riprende l’articolo 58e capoverso 2 vigente modificandolo nella forma e precisando che i mandati di prestazioni devono essere rilasciati per l’intero ventaglio di prestazioni degli ospedali e delle case per partorienti.

Il capoverso 4 ricorda che è l’organo decisionale intercantonale competente a stabilire i settori parziali per la MAS e i relativi requisiti. I Cantoni hanno definito l’organizzazione, i criteri e il finanziamento della pianificazione MAS comune a livello nazionale nella Convenzione intercantonale sulla medicina altamente specializzata (CIMAS). In considerazione del fatto che l’uniformità della pianificazione ospedaliera nel settore della MAS è garantita dall’organizzazione centrale, non è indicato emanare criteri per i requisiti da richiedere ai settori parziali della MAS. Va anche tenuto presente che l’Organo scientifico MAS fonda le sue decisioni su specifici requisiti di un settore parziale della MAS, ad esempio la specializzazione e la qualifica del chirurgo operatore o il riconoscimento di un centro di perfezionamento secondo la specialità.

Dal 2011 la CDS raccomanda ai Cantoni di utilizzare i GPPO35 sviluppati dalla Direzione della sanità del Cantone di Zurigo per il settore delle cure somatiche acute e delle case per partorienti. Questi gruppi di prestazioni sono definiti secondo codici di diagnosi e di trattamento (ICD36 e CHOP37) e aggregati in settori di prestazioni (dermatologia, neurologia, pneumologia ecc.). Tale sistema è già utilizzato nella maggioranza dei Cantoni. I GPPO comportano determinati requisiti. Il capoverso 5 sancisce che i Cantoni devono stabilire, per ogni gruppo di prestazioni, quali requisiti debbano essere adempiuti per quali dei parametri elencati o degli eventuali ulteriori parametri:

a. disponibilità di un’offerta di base in medicina interna e chirurgia;

b. disponibilità e perfezionamento dei medici specialisti;

c. disponibilità e livello di requisiti del pronto soccorso;

d. disponibilità e livello di requisiti del reparto cure intense;

e. gruppi di prestazioni connesse internamente all’ospedale o in cooperazione con altri ospedali;

f. garanzia della qualità, segnatamente discussione multidisciplinare (tumorboard, colloquio sulle indicazioni);

g. numero minimo di casi.

h. altri parametri secondo il diritto cantonale.

Le pianificazioni ospedaliere cantonali riflettono le situazioni specifiche dell’offerta di cure ospedaliere, ad esempio le caratteristiche geografiche del Cantone che pianifica. In un Cantone-città è possibile che gli ospedali debbano adempiere requisiti più elevati (ad es. presenza di medici, numero minimo di casi) rispetto a quelli che in termini di garanzia di copertura del fabbisogno sono chiamate a soddisfare le regioni periferiche in considerazione delle loro caratteristiche geografiche. In questo senso i singoli Cantoni che pianificano hanno la facoltà di decidere in merito ai requisiti da adempiere relativamente all’offerta di cure ospedaliere di livello qualitativo il più possibile elevato.

Il requisito concernente il numero minimo di casi può riferirsi non solo all’ospedale, ma anche ad altri parametri, come la persona che opera o il team operatorio. Nella sentenza del 14 settembre 2018 il Tribunale amministrativo federale ha stabilito che l’attuale disposizione concernente la considerazione del numero minimo di casi tra i criteri di pianificazione (art. 58b cpv. 5 lett. c OAMal) è in linea con il quadro normativo dell’articolo 39 LAMal. Il tenore della predetta disposizione non lascia infatti desumere che considerare un numero minimo di casi per chirurgo piuttosto che per ospedale non sia ammissibile.38

I requisiti posti ai gruppi di prestazioni sono obblighi che gli ospedali sono tenuti ad adempiere nel momento in cui ottengono un’autorizzazione valida oppure entro un lasso di tempo definito dal Cantone. I Cantoni possono ad esempio procedere a autorizzazioni provvisorie a condizione che le strutture vengano sottoposte a una nuova valutazione entro un congruo lasso di tempo, ciò che potrebbe essere il

35 CDS: Spitalplanungs – Leistungsgruppen (SPLG) Akutsomatik (in tedesco e francese), disponibile online all’indirizzo: https://www.gdk-cds.ch/de/gesundheitsversorgung/spitaeler/planung

36 Classificazione Statistica Internazionale delle Malattie e dei Problemi Sanitari Correlati

37 Classificazione Svizzera degli Interventi Chirurgici

38 Sentenza del Tribunale amministrativo federale del 14 settembre 2018 concernente l’elenco degli ospedali del Cantone di Zurigo (C-5603/2017), consid. 7.6.2.