Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/6: Modifica dell'ordinanza sull'assicurazione malattie (OAMal), dell'ordinanza sul calcolo dei costi e la registrazione delle prestazioni da parte degli ospedali, delle case per partorienti e delle case di cura nell'assicurazione malattie (OCPre) e dell'ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni (OAINF) · 25 pagine

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I costi delle prestazioni supplementari vanno sottoposti, ogni qual volta possibile, anche a un confronto dell’economicità, ad esempio con comparazioni trasversali con altri fornitori che erogano le stesse prestazioni supplementari. Non può essere fatto valere alcun diritto alla copertura completa dei costi delle prestazioni supplementari con i supplementi.

Articolo 59cbis capoversi 5 e 6

Il calcolo dei prezzi base deve tenere conto delle peculiarità del singolo ospedale non solo in caso di divergenza verso l’alto rispetto al valore di riferimento, ma anche di divergenza verso il basso.

Un minor onere sistematico va quindi considerato analogamente alle prestazioni supplementari, di cui al capoverso 4 lettera a, non prese in considerazione dalla struttura tariffale (p.es. mancanza di un pronto soccorso/nessuna o relativamente poca formazione non universitaria). In questo modo si vuole tra l’altro assicurare che possano conseguire eccedenze a carico dell’AOMS solo i fornitori di prestazioni che presentano costi inferiori all’ospedale di riferimento in virtù di una gestione efficiente.

I fornitori di prestazioni che non possono essere inclusi nella determinazione del valore di riferimento non possono far valere, fondandosi sulla violazione dell’obbligo di collaborazione, il diritto di ricevere il valore di riferimento quale tariffa sicura alla cui determinazione non hanno contributo. Non possono nemmeno appellarsi al valore eventualmente divergente del valore di riferimento di un’altra associazione di assicuratori, neppure nel caso in cui siano stati coinvolti nella sua determinazione. Va assicurato che i fornitori di prestazioni inadempienti non possano trarre alcun vantaggio da questa condizione. Con deduzioni aventi effetto sul valore di riferimento può essere contrastato soprattutto l’appello collettivo a tutti gli ospedali efficienti di mettere a disposizione i loro dati dei costi e delle prestazioni in misura insufficiente, troppo tardi e/o di non farlo del tutto per aumentare, tra l’altro, il valore di riferimento a proprio vantaggio. Anche il mancato coinvolgimento dei fornitori di prestazioni «più costosi» modificherebbe il valore di riferimento a sfavore di tutti i fornitori di prestazioni.

Le deduzioni intese non sono le deduzioni per mancanza di trasparenza sui dati dei costi dei fornitori di prestazioni inadempienti secondo la giurisprudenza precedente. Si tratta di deduzioni sul valore di riferimento alla cui determinazione detti fornitori non hanno contribuito. Questi fornitori di prestazioni alterano il benchmarking a sfavore dell’AOMS e/o dei fornitori di prestazioni partecipanti. Il momento per la valutazione delle deduzioni è disciplinato nell’articolo 15 OCPre: i documenti necessari devono essere a disposizione per consultazione innanzitutto degli assicuratori a partire dal 1° maggio. La messa a disposizione tra il 2 maggio e la fine dello stesso anno equivale a un ritardo, se i documenti sono presentati ancora dopo sono considerati come non messi a disposizione. Sono possibili eccezioni soprattutto per nuovi fornitori di prestazioni. I dati sono considerati di qualità sufficiente se possono essere inclusi nel benchmarking.

Articolo 59cbis capoverso 8

Con la mozione 12.3245 «Attuare un finanziamento ospedaliero conforme alla legge» della consigliera nazionale Ruth Humbel il Consiglio federale è stato incaricato di istituire le basi legali necessarie affinché gli ospedali efficienti di buona qualità possano pianificare la realizzazione di utili nell’ambito dell’AOMS e successivamente utilizzarli in modo mirato47. Nella sua sentenza del 7 aprile 2016, il Tribunale amministrativo federale è giunto alla conclusione che anche dopo la revisione del finanziamento ospedaliero è ammesso unicamente realizzare utili grazie all’efficienza48.

L’articolo 59cbiscapoverso 8 prevede ora che la tariffa concordata o fissata possa essere inferiore o, secondo le circostanze, anche superiore ai costi calcolati individualmente dal fornitore di prestazioni. Se i costi effettivi di un ospedale sono inferiori ai costi per singolo caso o giornalieri corretti per il grado

47 https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20123245

48 DTAF 2014/3, consid. 2.9.4.4