Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/6: Modifica dell'ordinanza sull'assicurazione malattie (OAMal), dell'ordinanza sul calcolo dei costi e la registrazione delle prestazioni da parte degli ospedali, delle case per partorienti e delle case di cura nell'assicurazione malattie (OCPre) e dell'ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni (OAINF) · 25 pagine

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dall’AOMS e dai Cantoni in base alla chiave di finanziamento utilizzata nel finanziamento ospedaliero (art. 25a cpv. 2 LAMal in combinato disposto con l’art. 49a LAMal). L’ordinanza sulle prestazioni del 29 settembre 1995 (OPre; RS 832.112.31) disciplina il catalogo delle prestazioni (art. 25a cpv. 3 LAMal in combinato disposto con l’art. 7 OPre). Le prestazioni e il finanziamento sono quindi disciplinati dalla LAMal. Ciò implica che i Cantoni devono osservare i principi dell’economicità e della qualità della fornitura di prestazioni sia nella scelta degli istituti nel quadro della pianificazione delle case di cura sia nella determinazione del finanziamento residuo delle cure medico-sanitarie nella casa di cura e nell’approvazione delle tariffe delle cure acute e transitorie.

In ottemperanza all’OCPre, dal 2002, le case di cura e gli ospedali sono tenute a calcolare i costi e registrare le prestazioni. Le disposizioni sono chiare sia relativamente all’obiettivo del calcolo dei costi e della registrazione delle prestazioni (art. 2 – determinazione delle prestazioni e dei costi delle cure, confronti tra gli istituti) sia per quanto riguarda gli strumenti (art. 9 OCPre – tipi di costo, centri di costo, unità finali d’imputazione e registrazione delle prestazioni). Nell’ambito dei compiti loro conferiti dalla legge, i Cantoni devono ricevere e verificare i dati delle case di cura. In caso di mancato adempimento dei requisiti sanciti dall’OCPre, i Cantoni devono esigere i necessari miglioramenti. Le case di cura sono tenute ad indicare il metodo seguito e i costi calcolati delle prestazioni e, all’occorrenza, a migliorare il metodo e i dati.

L’esame del criterio della qualità si fonda in particolare su risultati di misurazioni, e la prova deve essere discriminante, giudicabile e verificabile in misura sufficiente. Ai Cantoni continua a essere lasciata ampia discrezionalità. A loro compete in particolare la ponderazione dei diversi fattori, per la quale possono avvalersi di risultati di misurazioni svolte sia in Svizzera, sia all’estero. La concretizzazione tramite l’OA-Mal si limita ai settori che devono essere gestiti in maniera simile a livello nazionale e per i quali non possono essere determinanti peculiarità cantonali. Questo modo di procedere si fonda in particolare su osservazioni, tra cui quella che fino al 10 per cento dei pazienti di ospedali rimane vittima di almeno un evento indesiderato il quale, nel 7 per cento circa di tali casi, è letale. Simili eventi indesiderati si verificano soprattutto nell'ambito di interventi chirurgici e di terapie farmacologiche. Il terzo gruppo di eventi indesiderati è costituito da infezioni causate da agenti patogeni e trasmesse nel corso di un trattamento medico (infezioni associate alle cure sanitarie).14

Il capoverso 3 contiene un elenco non esaustivo e concretizza il criterio della qualità nell’ambito dell’autorizzazione dei fornitori di prestazioni. Se sono autorizzati, essi devono rispondere alle esigenze di qualità della LAMal. Le esigenze di qualità sono state adeguate nell’ambito della revisione della LAMal sul rafforzamento della qualità e l’economicità15. Questa revisione è stata approvata dalle Camere federali il 21 giugno 2019 e entrerà probabilmente in vigore il 1° gennaio 2021. Contiene in particolare norme sulle convenzioni sulla qualità delle associazioni dei fornitori di prestazioni e degli assicuratori che devono rispondere alle esigenze minime. Le convenzioni sulla qualità saranno vincolanti per i fornitori di prestazioni.

Il capoverso 3 contiene un elenco con i criteri minimi secondo cui valutare la qualità degli ospedali. Questi criteri si riferiscono sia alla qualità delle strutture e dei processi sia ai risultati.

Solo con una dotazione di personale specializzato riferito ai gruppi di prestazioni, disponibile di giorno, di notte e nei fini settimana, è possibile garantire la qualità della fornitura di prestazioni. Inoltre, le persone anziane inferme richiedono in caso di degenza in ospedale un coordinamento particolarmente accurato delle prestazioni, dato che i quadri clinici (multimorbilità) e le loro possibili ripercussioni (delirio, depressioni ecc.) sono complessi. Secondo il capoverso 3 lettera a, il Cantone valuta la dotazione di personale specializzato in relazione ai gruppi di prestazioni nell’ospedale e se si fa ricorso ad esempio anche a periti in cure palliative, geriatria e gerontopsichiatria. Inoltre si valuta se viene applicata la pianificazione preventiva del trattamento o la pianificazione sanitaria anticipata (Advance Care Planning;

14 René Schwendimann / Catherine Blatter / Suzanne Dhaini / Michael Simon / Dietmar Ausserhofer: The occurrence, types, consequences and preventability of in-hospital adverse events – a scoping review, Biomed Central Health Services Research, 2018, disponibile online all’indirizzo: https://doi.org/10.1186/s12913-018-3335-z (Open Access - stato: 12 agosto 2019).

15 FF 2019 3715