Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/6: Modifica dell'ordinanza sull'assicurazione malattie (OAMal), dell'ordinanza sul calcolo dei costi e la registrazione delle prestazioni da parte degli ospedali, delle case per partorienti e delle case di cura nell'assicurazione malattie (OCPre) e dell'ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni (OAINF) · 25 pagine
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di gravità del fornitore di prestazioni che costituisce il riferimento, in linea di principio è possibile considerare gli utili realizzati grazie all’efficienza sin dalla tariffazione. In tali casi, non sono più ammissibili ulteriori supplementi individuali.
Articolo 59cbis capoverso 9
Nel quadro dell’assicurazione sociale malattie, rendere noti i risultati della tariffazione rientra tra i principi della tariffazione stessa. Per rafforzare la trasparenza è imprescindibile che anche le tariffe o, nel presente caso, i prezzi base siano facilmente consultabili pubblicamente per tutti gli attori e soprattutto per gli assicurati, rispettivamente i pazienti, e corrispondano alle circostanze più recenti. In qualità di rappresentanti degli assicurati, gli assicuratori sono sollecitati a garantire congiuntamente tale trasparenza.
Disposizioni transitorie della modifica del …
In riferimento all’articolo 59cbiscapoverso 1 lettera b, il metro dell’efficienza va stabilito in modo uniforme secondo il metodo del percentile. Accordando una fase transitoria, a partire dall’anno tariffale 2023 il valore di riferimento rilevante deve corrispondere al massimo al 25° percentile di tutti i fornitori di prestazioni interessati. In questo modo si può tenere conto delle strutture esistenti, delle possibili modifiche strutturali e del tempo necessario, nonché della creazione di incentivi a una fornitura di prestazioni più efficiente.
III. Entrata in vigore
L’entrata in vigore delle disposizioni è prevista per il ....