Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/6: Modifica dell'ordinanza sull'assicurazione malattie (OAMal), dell'ordinanza sul calcolo dei costi e la registrazione delle prestazioni da parte degli ospedali, delle case per partorienti e delle case di cura nell'assicurazione malattie (OCPre) e dell'ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni (OAINF) · 25 pagine

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poiché la rimunerazione si basa su un importo forfettario giornaliero decrescente9. La componente giornaliera sarà quasi certamente mantenuta anche nel futuro sistema tariffale del settore della riabilitazione ST Reha. A differenza di quanto avviene nel settore delle cure somatiche acute, dove la retribuzione avviene per singolo caso secondo la struttura tariffale SwissDRG, per il settore riabilitativo e psichiatrico permane dunque il rischio che gli ospedali con capacità disponibili prolunghino la permanenza dei pazienti al fine di aumentare le entrate per singolo caso, in contraddizione con i principi dell’economicità e della qualità della fornitura di prestazioni. È importante, dunque, che la possibilità di pianificare le capacità ossia stabilire il numero massimo di letti per ogni istituto ospedaliero sia mantenuta nei criteri di pianificazione.

Articolo 58d Valutazione dell’economicità e della qualità

L’articolo 58d contiene disposizioni più dettagliate per l’attuazione dei criteri di economicità e qualità di cui all’articolo 58b capoverso 4 lettera a nel quadro della determinazione dell’offerta da garantire nell’elenco.

La valutazione dell’economicità è effettuata mediante un confronto dell’efficienza tra i diversi istituti, il quale è basato sui costi corretti per il grado di gravità nel caso degli ospedali e delle case per partorienti oppure sui costi corretti per il bisogno di cure delle persone assicurate nel caso delle case di cura (cpv. 1 e 2). I dati su costi e prestazioni richiesti a tale effetto sono determinati e comprovati secondo le disposizioni dell’ordinanza del 3 luglio 2002 sul calcolo dei costi e la registrazione delle prestazioni da parte degli ospedali, delle case per partorienti e delle case di cura nell’assicurazione malattie (OCPre; RS 803.104), in cui tra gli obiettivi che tali dati devono permettere di raggiungere figurano segnatamente la determinazione dei costi e delle prestazioni del trattamento stazionario in ospedale o in una casa per partorienti rispettivamente delle cure in una casa di cura (art. 2 cpv. 1 lett. b ed e OCPre) nonché l’approntamento delle pianificazioni cantonali (art. 2 cpv. 2 lett. e OCPre). Per valutare l’economicità degli ospedali i Cantoni possono utilizzare le comparazioni tra ospedali ai sensi dell’articolo 49 capoverso 8 LAMal.

Nel settore della medicina somatica acuta e nelle case per partorienti si applicano importi forfettari per singolo caso, ciò che permette di fondare la comparazione tra istituti sui costi per singolo caso rilevanti per la rimunerazione da parte dell’AOMS corretti per il grado di gravità. Nella MAS, il confronto dei costi per singolo caso rilevanti ai fini dell’AOMS corretti per il grado di gravità degli ospedali in tutti i settori di prestazioni può essere integrato con una comparazione in un settore parziale specifico della MAS se, tra l’altro, sono soddisfatte le condizioni della rappresentazione secondo ICD e CHOP, e del numero di casi sufficientemente grande10.Così come per il settore della medicina somatica acuta, anche in quelli stazionari di psichiatria e riabilitazione deve essere possibile una differenziazione della tariffa secondo il tipo e l’intensità della prestazione (art. 49 cpv. 1 LAMal e art. 59d cpv. 4 OAMal). Nel settore della psichiatria le prestazioni sono in questo senso raffigurate nella struttura tariffale TARPSY e rimunerate mediante importi forfettari giornalieri dipendenti dal grado di gravità, decrescenti in funzione della durata della degenza11. Nella struttura tariffale TARPSY gli episodi di trattamento sono attribuiti a gruppi di costi psichiatrici (PCG) di base fondandosi sulla diagnosi documentata. All’interno dei PCG di base questi gruppi di costi si differenziano per l’utilizzo delle risorse definito mediante diversi separatori di costi (ad es. diagnosi complementare)12. Nel settore della riabilitazione si sta invece elaborando una nuova struttura tariffale nel quadro del progetto ST Reha13.

Per la verifica dell’efficienza nel settore delle case di cura devono essere confrontati i costi corretti secondo il bisogno di cure delle persone assicurate che sono sostenuti per fornire le cure secondo la LAMal. L’AOMS e la persona assicurata versano un contributo per le cure dispensate. I Cantoni disciplinano il finanziamento residuo (art. 25a cpv. 1 e 5 LAMal). Le cure acute e transitorie sono finanziate

9 SwissDRG: TARPSY 2.0, catalogo PCG.

10 Planung der hochspezialisierten Medizin: Umsetzung durch die Kantone und subsidiäre Kompetenz des Bundesrates,

25 maggio 2016, pag. 25.

11 SwissDRG: TARPSY 2.0, catalogo PCG.

12 SwissDRG: TARPSY 2.0, manuale delle definizioni, pag. 5.

13 SwissDRG: ST REHA.