Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/6: Modifica dell'ordinanza sull'assicurazione malattie (OAMal), dell'ordinanza sul calcolo dei costi e la registrazione delle prestazioni da parte degli ospedali, delle case per partorienti e delle case di cura nell'assicurazione malattie (OCPre) e dell'ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni (OAINF) · 25 pagine
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fino alla metà degli effetti indesiderati dei medicamenti potrebbe essere evitata nelle case di cura.34 Considerato che nell’ostetricia e quindi anche nelle case per partorienti sono somministrati anche medicamenti ad alto rischio, è possibile che essi possano nuocere ai nascituri, ai neonati, alle partorienti o alle giovani madri. Per questa ragione, il capoverso 4 lettera f stabilisce che il Cantone valuta se nelle case di cura e nelle case per partorienti la prescrizione e la dispensazione di medicamenti avvengano secondo una procedura sistematica e siano verificate in modo trasparente. Una tale gestione dei medicamenti porta a miglioramenti soprattutto nelle interfacce quando si tratta di rilevare la farmacoterapia preesistente, evitare errori di dosaggio, interazioni indesiderate tra medicamenti e confusione al momento della dispensazione.
Come criteri di selezione per la valutazione della qualità degli ospedali, delle case di cura e delle case per partorienti il capoverso 5 stabilisce che possono essere considerati i risultati di misurazioni della qualità condotte su scala nazionale, ad esempio le misurazioni dell’Associazione nazionale per lo sviluppo della qualità in ospedali e cliniche (ANQ).
Il criterio menzionato al capoverso 6 per gli ospedali di utilizzare le sinergie segnala i potenziali di economicità e qualità che vanno sfruttati con misure strutturali e organizzative sul piano dell’offerta. Oltre al confronto dei costi comprovati ai sensi dell’articolo 58e capoverso 1 lettera a, i Cantoni considerano anche il potenziale di ottimizzazione insito nel concentrare i gruppi di prestazioni figuranti nell’elenco degli ospedali su un numero ridotto di fornitori di prestazioni. È così possibile tenere conto in un’ottica prospettica dell’effetto dell’adeguamento della struttura dell’offerta ai sensi della pianificazione ospedaliera e del previsto elenco degli ospedali sull’economicità e la qualità della fornitura di prestazioni attese.
Il capoverso 7 specifica che la valutazione dell’economicità e della qualità deve inglobare anche requisiti per i gruppi di prestazioni, ricollegando così gli articoli 58d e 58f.
Secondo il capoverso 8, la valutazione dell’economicità e della qualità può basarsi sui risultati di altri Cantoni purché siano recenti e significativi per quanto riguarda il ventaglio di prestazioni da fornire.
Articolo 58e Coordinamento intercantonale delle pianificazioni
Il coordinamento intercantonale delle pianificazioni assume un’importanza particolare considerato l’ampliamento della libera scelta dei pazienti scaturito dalla revisione del finanziamento ospedaliero. Ora, gli assicurati che usufruiscono di prestazioni in ospedali e case per partorienti che non figurano nell’elenco degli ospedali del loro Cantone di domicilio senza che vi siano motivi di ordine medico devono solo coprire l’eventuale differenza tariffale tra l’istituto in cui è fornita la prestazione e quello figurante nell’elenco del Cantone di domicilio che fornisce la stessa prestazione.
Il capoverso 1 contiene alle lettere a e c le disposizioni dell’articolo 58d OAMal vigente sullo scambio di informazioni sui flussi di pazienti e sul coordinamento delle misure di pianificazione.
Il nuovo capoverso 2 precisa quali Cantoni sono considerati interessati da una pianificazione cantonale. Si tratta in particolare dei Cantoni in cui hanno sede uno o più istituti extracantonali che figurano nell’elenco del Cantone che pianifica nonché i Cantoni di provenienza di importanti flussi di pazienti negli istituti del Cantone che pianifica o di arrivo di importanti flussi di pazienti dal Cantone che pianifica.
Articolo 58f Elenchi e mandati di prestazioni
Il capoverso 1 riprende la disposizione concernente gli istituti necessari contenuta nell’articolo 58e capoverso 1 vigente, modificandola nella forma.
Il capoverso 2 riprende la disposizione contenuta nell’articolo 58e capoverso 3 vigente.
34 Sicurezza dei pazienti Svizzera, Medikation in Pflegeheimen (in tedesco e francese), senza anno; disponibile online all’indirizzo: https://www.patientensicherheit.ch > Programme progress! > Medikation in Pflegeheimen (stato: 31 luglio 2019).