Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/6: Modifica dell'ordinanza sull'assicurazione malattie (OAMal), dell'ordinanza sul calcolo dei costi e la registrazione delle prestazioni da parte degli ospedali, delle case per partorienti e delle case di cura nell'assicurazione malattie (OCPre) e dell'ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni (OAINF) · 25 pagine
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Le pianificazioni e gli elenchi degli ospedali elaborati dai Cantoni secondo le regole della revisione del finanziamento ospedaliero forniscono informazioni sugli strumenti e sui metodi di pianificazione sviluppati. In parecchi casi, decisioni concernenti disposizioni esecutive cantonali ed elenchi cantonali di ospedali, nonché la medicina altamente specializzata (MAS), sono state sottoposte al Tribunale federale e al Tribunale amministrativo federale nel quadro di procedure di ricorso. La giurisprudenza sviluppata dai tribunali riguarda ad esempio la gestione del volume delle prestazioni e il coordinamento delle pianificazioni cantonali1. Il Consiglio federale ha esposto in due rapporti i risultati della sua analisi della situazione per quanto concerne l’attuazione della pianificazione di ospedali e case per partorienti: quello del 18 dicembre 2013 sulle basi della pianificazione ospedaliera e sulle piste di sviluppo2 riguarda in particolare lo stato dell’attuazione degli elenchi ospedalieri cantonali, quello del 25 maggio 2016, aggiornato al 28 agosto 20193, dedicato alla pianificazione della MAS, nello specifico all’attuazione da parte dei Cantoni e alla competenza sussidiaria del Consiglio federale, rispecchia invece lo stato della pianificazione della MAS da parte dei Cantoni a livello nazionale.
Nella sua seduta del 25 ottobre 2017 il Consiglio federale ha anche deciso di intensificare gli sforzi per porre un freno ai costi nel settore della salute. La decisione si basava su un rapporto del 24 agosto 2017 sul contenimento dei costi nel settore sanitario allestito da un gruppo internazionale di esperti, i quali suggerivano quale misura di immediata attuabilità per garantire l’indipendenza dei medici tenendo conto dei criteri di economicità, appropriatezza ed efficacia della fornitura di prestazioni, l’esclusione dall’elenco degli ospedali di quegli istituti che versano retrocessioni (kickback) a medici liberi professionisti per l’invio di pazienti e bonus basati sul volume delle prestazioni a medici interni.4
Il 25 maggio 2018, la Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità (CDS) ha inoltre deciso e adottato la revisione delle proprie raccomandazioni risalenti al 20095. Tra l’altro, raccomanda ai Cantoni di applicare nel quadro della pianificazione ospedaliera riferita alle prestazioni il modello del «gruppo di prestazioni» con circa 140 voci, sviluppato dalla Direzione della sanità del Cantone di Zurigo e dalla Direzione della sanità e della socialità del Cantone di Berna. Specifica però che i Cantoni possono anche allontanarsi dai requisiti specifici di tale modello.
La presente revisione dei criteri di pianificazione del Consiglio federale riduce le differenze tra le diverse strategie di pianificazione cantonali e promuove l’impiego efficiente delle risorse. Tutti i Cantoni sono invitati a elaborare le loro pianificazioni sulla base degli strumenti e dei principi attuali, adempiendo così le condizioni valide a livello nazionale per una fornitura di prestazioni economica e di qualità elevata come voluta dalla revisione del finanziamento ospedaliero.
Non si procede invece ad alcun adeguamento specifico dei criteri di pianificazione sulla base del nuovo ordinamento del finanziamento delle cure del 13 giugno 2008 (RU 2009 3517), perché quest’ultimo concerne esclusivamente la ripartizione del finanziamento, ora a carico anche dell’assicurato e del Cantone e non più solo dell’AOMS (art. 25a LAMal), e non ha alcun influsso sui criteri di pianificazione del Consiglio federale risalenti al 2009.
1 Raccolta della giurisprudenza della CDS (in tedesco e francese), disponibile online all’indirizzo: https://www.gdk-cds.ch/de/gesundheitsversorgung/spitaeler/planung/rechtsprechung (in tedesco e francese)
2 Grundlagen der Spitalplanung und Ansätze zur Weiterentwicklung,(in tedesco e francese), rapporto del 18 dicembre 2013 del Consiglio federale in adempimento del postulato 09.4239 «Riduzione del numero di ospedali in Svizzera» dell’11 dicembre 2009 e del postulato 10.3753 «Elenchi degli ospedali. Criteri chiari anziché arbitrarietà dei Cantoni» del 29 settembre 2010, disponibile online all’indirizzo: https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/das-bag/publikationen/bundesratsberichte.html
3 Planung der hochspezialisierten Medizin: Umsetzung durch die Kantone und subsidiäre Kompetenz des Bundesrates (in tedesco e francese), rapporto del Consiglio federale del 25 maggio 2016 e aggiornamento del 21 agosto 2019 in adempimento del postulato 13.4012, Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale, 8 novembre 2013, disponibile online all’indirizzo https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/das-bag/publikationen/bundesratsberichte.html
4 Kostendämpfungsmassnahmen zur Entlastung der obligatorischen Krankenpflegeversicherung, Bericht der Expertengruppe (in tedesco e francese), 24 agosto 2017, p. 34-36, disponibile online all’indirizzo : https://www.edi.admin.ch/edi/it/home/dokumentation/comunicati-stampa.msg-id-68547.html
5 Raccomandazioni della CDS «Empfehlungen der GDK zur Spitalplanung», versione parzialmente rivista del 25 maggio 2018 (in tedesco e francese), disponibile online all’indirizzo https://www.gdk-cds.ch/de/gesundheitsversorgung/spitaeler/planung