Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/124: Attuazione del pilastro tecnico del 4° pacchetto ferroviario dell’UE - 2a fase · 17 pagine
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Capoverso 2: le costruzioni e gli impianti nuovi, ristrutturati e rinnovati necessitano di un'autorizzazione d'esercizio solo se è l'UFT a stabilirlo, a meno che non si tratti di una modifica rilevante di cui al capoverso 1. Nel testo tedesco l’espressione «Umrüstung» è sostituito con «Aufrüstung» (adeguamento alla terminologia UE).
Art. 18wbis
Capoverso 1: riguarda i veicoli ferroviari e corrisponde nel contenuto all'attuale articolo 8 capoverso 1 lettera b Oferr. Chiarisce che l'autorizzazione d'esercizio è necessaria non solo dopo modifiche rilevanti ma naturalmente anche per i veicoli nuovi.
Art. 23c
Capoverso 1: il fatto che gli impianti ferroviari nuovi o modificati in modo rilevante richiedano un'autorizzazione d'esercizio riflette l'attuale situazione legale (art. 23c Lferr e 15d cpv. 1 Oferr). Per costruzioni e impianti nuovi si intendono quelli realizzati su tratte nuove, ossia tratte non facenti parte del sistema ferroviario preesistente, nonché gli impianti su nuovi siti (ad es. sottostazioni per corrente di trazione e apparati centrali o centrali operative).
Capoverso 2: per gli impianti ristrutturati non modificati in modo rilevante spetterà all'UFT stabilire se è necessaria un'autorizzazione d'esercizio (nel diritto vigente l'autorizzazione d'esercizio è sempre necessaria secondo l'articolo 23d capoverso 2). Se un impianto rinnovato o ristrutturato è stato modificato in modo rilevante, secondo il capoverso 1 è necessaria un'autorizzazione d'esercizio.
Capoversi 3–5: corrispondono agli attuali capoversi 2–4.
Art. 23cbis
Capoverso 1: a differenza dell'immissione in commercio di veicoli, la loro messa in circolazione su un'infrastruttura ferroviaria richiede un'apposita autorizzazione. In cosa consista una modifica rilevante risulta per i veicoli interoperabili dall'articolo 21 paragrafo 12 della direttiva (EU) 2016/797 (art. 15d cpv. 2 Oferr).
Capoversi 2–4: corrispondono nel significato agli attuali capoversi 2–4 dell’ articolo 23c.
Capoverso 5: il riconoscimento di autorizzazioni d'esercizio e di omologazioni di tipo di Stati esteri resta di rilevaza per gli Stati non UE. L’ERA può essere compente per il rilascio di autorizzazioni per più Paesi purché il Consiglio federale lo preveda (secondo cpv. 6).
Capoverso 6: la conclusione di un accordo di cooperazione da parte dell'UFT presuppone una decisione del Consiglio federale che riconosce la validità di autorizzazioni d'esercizio estere.
Capoverso 7: l'estensione di un'autorizzazione d'esercizio valida in un solo Paese a tratte in prossimità della frontiera di un Paese confinante (secondo art. 21 par. 8 dir. (UE) 2016/797) è subordinata alla stipula di un accordo tra le autorità nazionali preposte alla sicurezza. All'UFT è concessa la facoltà di stipulare questo tipo di accordi.
Art. 23d
L'articolo riguarda sia i sottosistemi di bordo sia quelli di terra.
Capoverso 1: nel testo tedesco l’espressione «Umrüstung» è sostituito con «Aufrüstung» (adeguamento alla terminologia dell'art. 2 n. 14 della direttiva (UE) 2016/797).
Capoverso 2: l’espressione «rinnovo» corrisponde all'articolo 2 numero 15 della direttiva (UE) 2016/797. I lavori importanti di sostituzione possono comprendere anche modifiche dei componenti sostituiti.
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