Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/124: Attuazione del pilastro tecnico del 4° pacchetto ferroviario dell’UE - 2a fase · 17 pagine
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Art. 80
Capoverso 2: le attività considerate rilevanti per la sicurezza sono definite dall'articolo 3 dell’ordinanza del 4 novembre 200914 sulle attività rilevanti per la sicurezza nel settore ferroviario (OASF). Per i macchinisti su tratte a scartamento normale, il riconoscimento dei documenti sulla base della reciprocità risulta dall'articolo 2 della decisione 2/201615 del Comitato misto. Tuttavia, anche il resto del personale rilevante per la sicurezza deve avere la possibilità di esercitare la propria attività sulle tratte svizzere in prossimità della frontiera in base alle proprie abilitazioni estere. Lo stesso vale per i macchinisti su tratte a scartamento speciale come ad esempio i tram.
Art. 86a
Capoverso 1 lettera d: le infrazioni alle autorizzazioni di cui alla lettera d sono punibili quanto quelle di cui alla lettera a.
Art. 96b
In futuro il rilascio di certificati di sicurezza non spetterà più agli Stati confinanti bensì all'ERA. La disposizione transitoria serve a garantire che i certificati di sicurezza rilasciati negli Stati confinanti secondo il diritto previgente continuino a essere riconosciuti in Svizzera fino alla loro scadenza (cfr. l’attuale art. 8e cpv. 4).
Art. 97
Capoverso 2: delega all'UFT (in precedenza DATEC) la competenza di emanare le DE-Oferr e consente così un disciplinamento uniforme e gerarchicamente appropriato (cfr. anche art. 23f cpv. 2 per STI e PTNN).
3.2 Commento all'articolo 21 della legge sugli impianti elettrici
L’espressione «ferrovie elettriche» sinora adottata nell'articolo 21 capoverso 1 numero 1 della legge del 24 giugno 190216 sugli impianti elettrici (LIE) ha dato origine a fraintendimenti. La nuova definizione chiarisce che sottostanno alla responsabilità del controllo dell'UFT tutte le installazioni e gli impianti elettrici specifici della ferrovia, tra questi ad esempio anche gli impianti di sicurezza ferroviari (a differenza dell'installazione generica di luci e di prese nel locale per gli impianti di sicurezza). Nel campo di responsabilità dell'UFT rientrano anche tutte le installazioni e gli impianti necessari a garantire l'esercizio sicuro e affidabile della ferrovia (comandi per impianti delle linee di contatto). Sono invece escluse le installazioni non specifiche della ferrovia che riguardano i lavori di costruzione, come l'approvvigionamento di corrente per il cantiere o le installazioni elettriche per l'accesso alla ferrovia. Tali impianti sottostanno al controllo dell'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte (ESTI) ma, nel caso di progetti nuovi o di ristrutturazioni della ferrovia, sono parte del progetto da presentare all'UFT per l'approvazione. L'UFT consulta l'ESTI nell'ambito della procedura di approvazione dei piani del diritto ferroviario sulla base dell'articolo 62a capoverso 1 della legge del 21 marzo 199717 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA).
Anche l'articolo 21 capoverso 1 numero 2 LIE non riflette più la situazione attuale per quanto concerne gli impianti e i prodotti soggetti alla vigilanza dell'ESTI. La disposizione è poi superata dal punto di vista linguistico. In quasi tutte le ordinanze si parla infatti di impianti elettrici o di installazioni. Inoltre, in una norma che disciplina le competenze, la distinzione tra corrente debole e forte risulta in primo luogo superflua e in secondo potenzialmente riduttiva, sebbene oggi non esistano altre categorie al di fuori della corrente a bassa e ad alta tensione. Le stesse espressioni del numero 1 sono quindi riprese anche qui. Infine, l’aggiunta «macchine elettriche» risale a un'epoca nella quale gli elettrodomestici non esistevano ancora. Oggi i prodotti elettrici, sia del segmento ad alta che a bassa tensione, sono molto più diffusi e più diversificati di semplici macchine. Nel settore della bassa tensione, l'ordinanza del 25 novembre 201518 sui prodotti elettrici a bassa tensione (OPBT) è l'ordinanza di esecuzione che tratta anche i prodotti elettrici.
Anche in questo caso si vuole garantire la congruenza con la terminologia delle ordinanze.
14 RS 742.141.2
15Decisione n. 2/2016 del Comitato dei trasporti terrestri Comunità-Svizzera, del 10 giugno 2016, che modifica l'allegato 1 dell'Accordo del 21
giugno 1999 fra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia (RU 2016 2373).
16RS 734.0
17 RS 172.010
18RS 734.26
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