Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/124: Attuazione del pilastro tecnico del 4° pacchetto ferroviario dell’UE - 2a fase · 17 pagine
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Art. 23e
Capoverso 1: la disposizione chiarisce i requisiti materiali che si applicano alle modifiche (inclusi i rinnovi e le ristrutturazioni). Non è consentito derogare a tali requisiti senza l'autorizzazione dell'UFT.
Capoverso 2: la disposizione chiarisce che nell'ambito dei lavori di manutenzione è consentito sostituire elementi di costruzione non solo alle condizioni di cui al capoverso 1 ma anche con una sostituzione 1 a 1.
Capoverso 3: la prova in merito alla sicurezza va aggiornata ogniqualvolta risultino pertinenti modifiche all'oggetto dell'autorizzazione o al quadro giuridico vigente.
Art. 23ebis
La disposizione riprende nel contenuto la regolamentazione dell'articolo 23h per sottosistemi mobili. Sono richiesti anche una dichiarazione di verifica pertinente e un attestato di conformità (art. 23j cpv. 1).
Art. 23eter
La disposizione riprende nel contenuto quanto stabilito dall'articolo 23h per i componenti di interoperabilità. Include anche tutti i componenti commerciabili di impianti ferroviari. Sono richiesti anche un'apposita dichiarazione di verifica e un attestato di conformità (art. 23j cpv. 1). L'immissione sul mercato di un componente per applicazioni estranee a quelle ferroviarie non è pertanto esclusa (cfr. art. 8 par. 1 cma. 2 dir. (UE) 2016/797).
Art. 23f
Capoverso 1 lettera a: i requisiti essenziali sono quelli di cui all'allegato III della direttiva (UE) 2016/797.
Capoverso 1 lettera b: l'UE non emana solo specifiche tecniche materiali per garantire l'interoperabilità ma stabilisce ad esempio anche procedure, competenze e responsabilità o i requisiti per la produzione delle prove.
Capoverso 2: corrisponde al capoverso 4 vigente.
Capoverso 3 lettera a: per disposizioni tecniche d'esecuzione si intendono le STI emanate dalla Commissione. Attualmente stabilite dal Consiglio federale nell'allegato 7 Oferr, saranno integrate dall'UFT nelle DE-Oferr.
Capoverso 3 lettera b: l'UFT emana le PTNN, sempre che non risultino da un diritto superiore, e le notifica alla Commissione, cui notifica anche i casi specifici da prevedere in relazione alle STI.
Capoverso 4: estende la regolamentazione dell'articolo 83e capoverso 7 Oferr alle analoghe notifiche destinate all'OTIF.
Capoverso 5: corrisponde all’attuale capoverso 2.
Art. 23j
Capoverso 1: la disposizione è stata allineata alla terminologia della direttiva (UE) 2016/797 e integrata con l'aspetto delle PTNN.
Art. 40bbis
L'obbligo di assicurazione si applica a tutte le ITF nazionali, ivi incluse quelle che non necessitano di un'autorizzazione di accesso alla rete, nonché alle ITF estere la cui autorizzazione di accesso alla rete (licenza) è riconosciuta. L'importo minimo assicurato equivale a quanto stabilito dall'articolo 5b capoverso 1 OARF. Il diritto assicurativo è di competenza degli Stati e non dell'UE (cfr. anche art. 22 della direttiva 2012/34/UE).
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