Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/124: Attuazione del pilastro tecnico del 4° pacchetto ferroviario dell’UE - 2a fase · 17 pagine

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1.1.2 Accordo sui trasporti terrestri Svizzera-UE

L'ATT ha permesso alla Svizzera, tra le altre cose, di integrarsi nello spazio ferroviario europeo. Entrambe le parti hanno convenuto di rendere equivalenti i propri quadri giuridici. Per attuare il 4RP(TP) è necessario modificare la

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legge federale del 20 dicembre 1957 sulle ferrovie (Lferr), che è al centro del presente progetto, e diverse ordinanze. Affinché però la Svizzera possa partecipare appieno all’ERA e collaborarvi occorre anche rivedere l’ATT. Dall'entrata in vigore del 4RP(TP), l'ERA è l'unica autorità europea a rilasciare autorizzazioni di veicoli e certificati di sicurezza per il trasporto ferroviario transfrontaliero. Per quanto concerne le relazioni con l'ERA la Svizzera persegue due obiettivi.

a) Nell'ottica dell'attuazione del 4RP(TP) in Svizzera è previsto che le autorizzazioni di veicoli e i certificati di sicurezza rilasciati dall'ERA siano validi anche in Svizzera. Per contro deve essere garantita alla Svizzera a livello istituzionale la partecipazione ai gruppi di lavoro e di esperti dell'ERA. Tale attuazione richiede, oltre alla revisione della Lferr e dell'ordinanza del 23 novembre 19836 sulle ferrovie (Oferr), anche un adeguamento dell'ATT (anche per disciplinare alcune competenze dell'ERA e della Commissione europea [Commissione] nei confronti della Svizzera).

b) Parallelamente la Svizzera vorrebbe partecipare all'ERA alla pari di uno Stato membro dell'Unione (la cosiddetta adesione all'ERA con un seggio nel consiglio di amministrazione, eventualmente senza diritto di voto, e un contributo finanziario). Anche per questo è richiesta una revisione dell'ATT.

Il 20 maggio 2015 il Consiglio federale ha conferito al Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) un mandato di negoziato per apportare questo adeguamento all'ATT. Considerato lo stretto nesso tematico tra i due argomenti ERA, la Svizzera ha finora adottato un approccio 'a pacchetto', vale a dire che il Parlamento doveva trattare un solo affare (adeguamento dell'ATT e revisione della Lferr). L'UE finora ha appoggiato questo approccio.

I colloqui per l'adesione all'ERA sono a buon punto e per il relativo adeguamento dell'ATT la Commissione ha già un mandato di negoziato. Per quanto riguarda invece l'adeguamento dell'ATT per il 4RP(TP), comprese le competenze dell'ERA e della Commissione nei confronti della Svizzera, non ha ancora il relativo mandato e dall'inizio del 2020 lo ha fatto dipendere dai progressi raggiunti dall'Accordo istituzionale tra la Svizzera e l'UE. Per questo, anche a livello tecnico le discussioni al riguardo sono al momento ferme.

Per fare in modo che la Svizzera abbia comunque disposizioni tecniche equivalenti e per non penalizzare il settore ferroviario nazionale, il 4RP(TP) dovrà essere attuato in Svizzera per quanto possibile unilateralmente. Le disposizioni Lferr proposte sono concepite in maniera tale da non essere d’intralcio al futuro adeguamento dell'ATT.

Mediante la decisione 2/2019 del Comitato misto dell'Accordo sui trasporti terrestri (Comitato misto) Svizzera–UE7 è stata concordata con l'UE in una prima fase una soluzione transitoria in attesa che il 4RP(TP) sia pienamente attuato (fino a quando cioè non saranno apportati gli opportuni adeguamenti all'ATT). La decisione prevede che la Svizzera riconosca i certificati di sicurezza e le autorizzazioni dei veicoli dell'ERA e su tali basi rilasci il relativo certificato o autorizzazione per il territorio svizzero, purché siano rispettate le prescrizioni tecniche nazionali. Nel caso inverso in cui la Svizzera abbia già rilasciato un certificato o un'autorizzazione, l'ERA riconosce la valutazione dei requisiti UE condotta dall'UFT e rilascia a sua volta un certificato e/o un’autorizzazione che hanno validità sul territorio degli Stati membri per i quali è stata presentata la richiesta. Durante tale fase transitoria, l'UFT e l'ERA decidono ciascuno per il territorio di loro competenza. I richiedenti possono quindi impugnare le decisioni dell'ERA o dell'UFT per via legale tramite le commissioni di ricorso dell'ERA, nel territorio dell'Unione, oppure tramite il Tribunale amministrativo federale ed eventualmente il Tribunale federale, in Svizzera. Possono inoltre presentare le loro domande riguardanti più Paesi, Svizzera inclusa, allo sportello unico «One Stop Shop» (OSS) dell'ERA, semplificando così le procedure e riducendo gli oneri amministrativi. A tal scopo l'UFT ha inoltre un cosiddetto accordo amministrativo con l'ERA che disciplina soprattutto le modalità di accesso all'OSS. La decisione, valida fino a fine 2020, è stata prorogata fino a fine 2021 con la decisione 2/20208. Nell'allegato 1 dell'ATT, oltre alla decisione 2/2019, sono state inserite anche le singole disposizioni della direttiva sulla sicurezza ferroviaria e della direttiva sull'interoperabilità necessarie a tale soluzione transitoria.

5 RS 742.101

6 RS 742.141.1

7Decisione n. 2/2019 del Comitato dei trasporti terrestri Comunità/Svizzera relativa alle misure transitorie per la salvaguardia della fluidità del

traffico ferroviario tra la Svizzera e l'Unione europea (RU 2020 287).

8Decisione n. 2/2020 del Comitato dei trasporti terrestri Comunità/Svizzera dell'11 dicembre 2020 che modifica l'allegato 1 dell'Accordo fra la

Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia nonché la decisione n. 2/2019 del Comitato relativa alle misure transitorie per la salvaguardia della fluidità del traffico ferroviario tra la Svizzera e l'Unione europea (RU 2021 14). Pagina 4 di 17