Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/124: Attuazione del pilastro tecnico del 4° pacchetto ferroviario dell’UE - 2a fase · 17 pagine
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5 Aspetti giuridici
5.1 Costituzionalità
Il progetto concerne la Lferr che ha le sue basi costituzionali negli articoli 81, 87 e 87a della Costituzione federale19 (Cost). È prevista anche la modifica di una disposizione della LIE che ha la sua base costituzionale negli articoli 81, 87, 89 e 91 capoverso 1 Cost.
5.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera
L'ATT è l'anello di congiunzione giuridico tra lo spazio ferroviario svizzero e quello dell'Unione e si fonda sul principio dell'equivalenza della legislazione delle parti contraenti. La Svizzera si è impegnata politicamente a uniformare la propria legislazione nazionale al diritto comunitario di riferimento per il settore oggetto dell’ATT, menzionato all'allegato 1 dell'Accordo (art. 52 par. 6 ATT). L'obiettivo dell'Accordo è allineare nella maniera più completa possibile le normative vigenti che disciplinano questo settore in Svizzera e nell'UE.
Con l'introduzione dei cosiddetti pacchetti ferroviari, il mercato ferroviario interno dell'Unione è stato negli ultimi anni al centro di una riforma. La Svizzera ha finora recepito parti importanti dei primi tre pacchetti ferroviari destinati a promuovere l'armonizzazione tecnico-operativa in materia di interoperabilità e di sicurezza. Con l'adozione di importanti elementi del terzo pacchetto ha ottenuto la possibilità di partecipare (senza diritto di voto) al Railway Interoperability and Safety Committee (RISC) della Commissione. Dal 2014 la Svizzera può in tal modo esprimere in prima persona la propria posizione nel più importante organo direttivo del settore ferroviario. Quest’opportunità di parola è molto importante e compensa lo svantaggio di non poter esercitare il diritto di voto in quanto Stato non membro.
Con la modifica dell'Oferr del 6 novembre 2019, la Svizzera ha recepito alcuni elementi tecnici essenziali del 4RP(TP)20. Questo le ha permesso di essere coinvolta nei nuovi processi centralizzati dell'ERA (cfr. anche n. 3.1) per procedure di autorizzazione importanti (messa in circolazione di veicoli, certificato di sicurezza).
La presente revisione della legge soddisfa i requisiti dell'ATT ed è compatibile con lo stesso. Attraverso la decisione del Comitato misto, gli atti giuridici pertinenti dell'UE potranno essere inseriti a tempo debito (al più tardi dopo l'adeguamento dell'ATT) nell'allegato 1 ATT, così da sancire l'equivalenza dei regolamenti nazionali vigenti con quelli dell'Unione.
5.3 Forma dell’atto
Il progetto include esclusivamente modifiche alla Lferr e alla LIE.
5.4 Subordinazione al freno alle spese
Il progetto non prevede nuove disposizioni in materia di sussidi (che comportano spese superiori a uno dei valori limite) né contiene nuovi crediti di impegno / limiti di spesa (che comportano spese superiori a uno dei valori limite).
5.5 Delega di competenze legislative
Secondo l'articolo 48 capoverso 2 LOGA21, la delega di competenze legislativa a gruppi e uffici richiede una base legale esplicita. L’avamprogetto contiene una delega di competenze legislative diretta a un ufficio e una delega legislativa al Consiglio federale:
articolo 23f capoverso 3 Lferr: la lettera a sancisce l’integrazione delle modifiche alle STI nel diritto svizzero. Tali modifiche erano sinora oggetto dell'allegato 7 Oferr. La lettera b riguarda i punti aperti delle STI da completare con le prescrizioni nazionali, da un lato, e le necessarie deroghe alle STI, dall'altro.
L'articolo 97 capoverso 2 Lferr conferisce al Consiglio federale il potere di delegare in futuro all'UFT l'emanazione di disposizioni d'esecuzione. Finora tali disposizioni (DE-Oferr) venivano emanate dal DATEC. Il motivo per cui, a differenza della fattispecie di
19RS 101
20RU 2019 3571
21 RS 172.010
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