Rapporto sui risultati
Consultazione 2021/125: Modifica dell’ordinanza sulla promozione dello sport; servizio di segnalazione nazionale e indipendente per lo sport svizzero · 35 pagine
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Psicologia dello sport appoggia questa disposizione e la trova molto utile. Anche se molte società sportive e federazioni hanno lamentato a ragione il fatto che genererà troppo lavoro, la pubblicazione delle decisioni migliorerà la trasparenza e la responsabilità dei funzionari.
4.2.3.3 Trasparenza finanziaria (n. 2)
BE, LU, UR, SZ, OW, NW, SO, BL, AI, SG, GR, AG, TG, TI, VD, VS e JU sono d’accordo con un obbligo generale di trasparenza con requisiti minimi. Rendere conto dell’utilizzo delle finanze, e della loro ripartizione tra determinati gruppi di interesse all’interno dell’organizzazione, nella realtà non è però sempre realizzabile in modo preciso. Considerando che la pratica sportiva deve in generale essere interculturale, integrativa e coinvolgere tutte le generazioni e i sessi, ciò risulta in netto contrasto con la richiesta di trasparenza e di comprovare l’utilizzo delle risorse specificando chiaramente i gruppi destinatari. Su questo punto il rapporto esplicativo si spinge quindi troppo oltre; il secondo paragrafo deve essere stralciato senza sostituzione.
AeCS, ASP, Atletica leggera, Autosport, Badminton, Boxe, Calcio, Canottaggio, CAS, Coach, Corsa d’orientamento, Curling, Danza, Football americano, GymVaud, Hockey su ghiaccio, Lotta, MSS, Naturfreunde, Nuoto, Pallamano, Pallavolo, Paralympic, Plusport, Sport equestri, SportVaud, STS, Swiss Olympic, Triathlon e Unihockey presumono che per quanto riguarda la verifica del rapporto finanziario si applichi l’articolo 69b capoverso 1 del Codice civile svizzero. I costi per le verifiche che non rientrano in questa disposizione non sono sostenibili per le società sportive che si basano sul volontariato.
Canottaggio ritiene che obblighi di documentazione supplementari debbano essere indennizzati di conseguenza.
Ciclismo mette di fatto in dubbio l’utilità di questa disposizione.
Bernsport, IG Sport, SportVaud e ZKS sono dell’opinione che questa disposizione possa essere di ostacolo per il fundraising delle organizzazioni nei casi in cui i donatori desiderino restare anonimi.
4.2.3.4 Rappresentanza equilibrata dei sessi (n. 3)
BE, LU, UR, SZ, OW, NW, ZG, FR, SO, BL, SH, AR, AI, SG, GR, AG, TG, TI, VD e VS non ritengono efficace la direttiva contenuta nel rapporto esplicativo secondo la quale la rappresentanza dei sessi è equilibrata se in un organo composto da più di un membro entrambi i sessi sono rappresentati almeno al 40 per cento. Per gli organi direttivi delle imprese o amministrazioni statali non sono mai state imposte quote di genere così rigide. I Cantoni precisano come numerose discipline sportive siano spesso fortemente «legate a un genere», o per ragioni storiche o senza una ragione apparente. Tale direttiva produrrebbe dunque vaste ripercussioni su numerose organizzazioni sportive che, a causa delle quote, semplicemente non riuscirebbero a reperire personale sufficiente o adeguato per gli organi direttivi. Si rischia di indebolire in modo determinante lo sport delle organizzazioni, strumento fondamentale della promozione dello sport a livello nazionale. Occorre dunque rinunciare all’indicazione di una quota esatta. Sono invece benvenute raccomandazioni o valori di riferimento (ZG propone un 30 per cento).
NE crede che sarebbe opportuno pretendere una rappresentanza equilibrata non solo dei sessi, ma anche rispetto ad altri criteri quali, ad esempio, i luoghi di origine dei membri.
GE reputa questa disposizione essenziale per il progetto e la condivide pienamente.