Rapporto sui risultati
Consultazione 2021/125: Modifica dell’ordinanza sulla promozione dello sport; servizio di segnalazione nazionale e indipendente per lo sport svizzero · 35 pagine
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Atletica leggera reputa importante limitare il diritto di effettuare segnalazioni alle «persone coinvolte».
Ombud Pro e Juventute: il servizio di segnalazione nazionale deve essere facilmente accessibile e raggiungibile per i bambini e i giovani. Questo significa anche che, nel panorama sportivo, i bambini e i giovani devono sapere della sua esistenza e conoscere le sue competenze e che i bambini possono effettuare una segnalazione con poca difficoltà, anche senza ricorrere ai genitori. Ciò presuppone l’elaborazione di materiale a misura di bambino.
Swiss Sport Integrity accoglie con favore il riferimento all’accesso facilitato al servizio di segnalazione.
4.2.8.4 Segnalazioni anonime (lett. b)
VD: nonostante sia indispensabile non rivelare l’identità di una persona che effettua una segnalazione e ne fa richiesta, pare esagerato dover dar seguito anche a segnalazioni totalmente anonime. Lo sport svizzero corre così il rischio di dover gestire un elevato numero di procedure, che da un lato richiederanno un grande dispendio di tempo e dall’altro, in caso di molte segnalazioni anonime, potrebbero scoraggiare determinate persone dal (continuare a) impegnarsi come volontari.
Atletica leggera accoglie con favore la possibilità di tutelare l’anonimato di chi segnala, ma reputa esagerato che queste persone possano addirittura nascondere la propria identità nei confronti del servizio di segnalazione.
Limita pensa che le persone che effettuano una segnalazione dovrebbero avere diritto a un’assistenza giuridica e/o a un sostegno psicologico gratuiti.
Pres CD sottolinea che la tutela dell’anonimato di chi segnala nei confronti della Commissione disciplinare comporterà problemi a livello di legislazione in materia di prova e la vittima correrà il rischio di non poter procedere alla prova del comportamento scorretto. In quanto organo indipendente la Commissione disciplinare deve avere la possibilità di farsi una propria idea in merito ai fatti, e ciò implica l’accesso a tutti gli atti rilevanti.
Swiss Sport Integrity accoglie con favore che le segnalazioni possano essere fatte in modo anonimo e che l’identità della persona che segnala non debba essere rivelata. Questo tipo di protezione deve però essere prevista non solo per chi effettua una segnalazione, ma anche per le vittime di comportamenti scorretti.
4.2.8.5 Accertamento dei fatti segnalati / rapporto di inchiesta (lett. c)
Protezione dell’infanzia chiede che il servizio di segnalazione sia tenuto, nel caso di presunti reati perseguibili d’ufficio, a inoltrare la segnalazione alle autorità di perseguimento penale competenti.
Ombud ritiene che il servizio di segnalazione non possa avere la competenza di decidere se in un determinato caso sia necessario prendere ulteriori misure. A tal fine occorre coinvolgere un servizio specializzato adeguato.
Swiss Sport Integrity è dell’avviso che il servizio di segnalazione debba trattare solo i casi ai quali si applica la Carta etica e quindi lo Statuto in materia di etica. Il rapporto esplicativo non restringe abbastanza il campo in tal senso.