Rapporto sui risultati

Consultazione 2021/125: Modifica dell’ordinanza sulla promozione dello sport; servizio di segnalazione nazionale e indipendente per lo sport svizzero · 35 pagine

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4.2.8.6 Comunicazione all’UFSPO (lett. d)

BE, LU, UR, SZ, OW, NW, ZG, FR, SO, BL, SH, AI, SG, GR, AG, TI, VD, VS, GE, JU e ASSA: affinché i Cantoni possano eventualmente applicare le proprie sanzioni, occorre garantire un flusso minimo di dati e informazioni. L’ordinanza dovrebbe quindi consentire uno scambio di dati tra il servizio di segnalazione e i Cantoni nonché tra l’UFSPO e i Cantoni in merito alle sanzioni inflitte dall’UFSPO.

Atletica leggera, Bernsport, Coach, GymVaud, Hockey su ghiaccio, IG Sport e Sport-Vaud sono del parere che per la trasmissione delle informazioni all’UFSPO le basi dell’ordinanza non siano sufficienti.

Per quanto riguarda lo scambio di dati con l’UFSPO, Swiss Sport Integrity auspica una normativa reciproca, ovvero che il servizio di segnalazione abbia la possibilità di accedere alle informazioni della Banca dati nazionale dello sport.

Swiss Sport Integrity mette in dubbio l’applicabilità al servizio di segnalazione della disposizione citata nel rapporto esplicativo di cui all’articolo 10 lettera e della legge federale sui sistemi d’informazione della Confederazione nel campo dello sport (RS 415.1).

4.2.9 Organo disciplinare (art. 72f)

4.2.9.1 Osservazioni generali

BE: nell’ordinanza occorre stabilire in modo vincolante come dovrà essere garantita l’indipendenza del servizio di segnalazione.

AR: lamenta il fatto che il progetto non formuli requisiti chiari per l’organo disciplinare e che non si esprima sulle possibili forme di sanzionamento. Nell’ottica della sicurezza del diritto ciò risulta insoddisfacente, tanto più se si considera che l’organo disciplinare risulta competente anche per comportamenti scorretti e irregolarità nelle organizzazioni sportive esterne all’associazione mantello (art. 72d cpv. 2). Non viene inoltre chiarito il rapporto tra le procedure nell’ambito del diritto associativo e l’inchiesta a livello di procedura penale.

FR auspica che i Cantoni vengano informati su eventuali sanzioni pronunciate dalla Confederazione.

PES chiede che venga prevista una disposizione che garantisca l’indipendenza dell’organo disciplinare anche nei confronti di Swiss Olympic.

JUBLA reputa che le competenze dell’organo disciplinare nell’ambito delle possibilità di sanzionamento siano formulate in modo poco chiaro.

Bernsport è dell’opinione che le strutture esistenti non debbano essere eliminate.

Swiss Sport Integrity ritiene che la necessità dell’indipendenza dell’organo disciplinare debba comparire anche nella rubrica dell’articolo.

Pres CD approva che la Commissione disciplinare odierna venga indirizzata verso un’indipendenza completa da Swiss Olympic.

4.2.9.2 Inchieste dell’organo disciplinare (lett. a)

In contrasto con quanto espresso nel rapporto esplicativo, Swiss Sport Integrity ritiene che sia l’organo disciplinare indipendente a dover emanare le disposizioni necessarie al proprio funzionamento e non l’associazione mantello.

4.2.9.3 Obbligo di valutazione dei casi del servizio di segnalazione (lett. b)

Protezione dell’infanzia: occorre stabilire che, in caso di comportamenti penalmente rilevanti che coinvolgono bambini o giovani, l’autorità disciplinare commini sanzioni affinché l’organizzazione sportiva elimini le irregolarità constatate e riveda i propri piani