Rapporto sui risultati
Consultazione 2021/125: Modifica dell’ordinanza sulla promozione dello sport; servizio di segnalazione nazionale e indipendente per lo sport svizzero · 35 pagine
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PES: considerata la crescente difficoltà a reperire un numero sufficiente di volontari per attività a livello di organo esecutivo, questa disposizione deve limitarsi alle organizzazioni e federazioni sportive nazionali nonché ai loro organi strategici.
PSS comprende l’intento della disposizione, ma ritiene che una limitazione della durata della carica a 12 anni sia potenzialmente difficile da rispettare per le strutture piccole e basate sul volontariato che hanno difficoltà a reclutare persone motivate.
AeCS, AF+, ASP, Atletica leggera, Badminton, Biliardo, Calcio, CAS, Coach, Corsa d’orientamento, Curling, Danza, GymVaud, Hockey su ghiaccio, JUBLA, Naturfreunde, Nuoto, Pallamano, Pallavolo, Paralympic, Plusport, Sport equestri, Sport-Vaud, Swiss Olympic, Tennis, Triathlon e Unihockey esprimono dubbi sull’attuabilità di questa disposizione. Tra le altre cose sottolineano come sia importante tener conto del fatto che nelle società sportive basate sul volontariato solitamente non vi sono votazioni combattute per le cariche da assegnare, ma al contrario molte di queste restano vacanti per anni. Nelle società sportive svizzere sono circa 330 000 le cariche destinate a volontari, che non vengono indennizzate o al massimo con 2000 franchi all’anno. Il reperimento e l’affiliazione di membri volontari per gli organi esecutivi è uno dei più grandi problemi delle società sportive. Le disposizioni sempre più rigide in materia di controlling e di governance, sommate alla burocrazia amministrativa, generano frustrazione nei volontari. Un’applicazione coerente della limitazione alla durata della carica di 12 anni, come indicato nel rapporto esplicativo, aggraverà in modo importante la problematica nelle società sportive basate sul volontariato.
Swiss Olympic sottolinea di voler coinvolgere le società nel quadro della «soluzione per il settore sport» e di prendere sul serio la tematica della pianificazione dell’avvicendamento per i membri degli organi esecutivi.
Swiss Olympic raccomanda di chiarire che in questa disposizione il termine «organo direttivo» si riferisce esclusivamente all’organo esecutivo di ogni organizzazione, quindi il comitato della società sportiva, il consiglio di amministrazione o il consiglio di fondazione.
STS evidenzia che proprio le organizzazioni che si occupano di eventi spesso dipendono fortemente da personalità di rilievo, che a volte si assumono anche una parte dei rischi finanziari dell’evento. Le limitazioni della durata della carica potrebbero quindi risultare problematiche per lo sviluppo di grandi eventi.
ASP e Plusport chiedono, in caso di un’eventuale introduzione di questa disposizione, un periodo di transizione di almeno cinque anni per le federazioni e otto anni per le società sportive.
Ciclismo ritiene che il riferimento ai rischi di corruzione e favoritismi mostri una «distanza intellettuale di determinate disposizioni dal soggetto e dall’oggetto della normativa». A livello di federazione nazionale si lascia però aperta la porta a una soluzione di questo tipo.
Canottaggio fa notare che lo statuto della federazione prevede da decenni limitazioni alla durata delle cariche di otto o 12 anni e che queste hanno portato i loro frutti. Una disposizione di questo tipo deve però essere valutata in modo diverso per le società locali.
ASSS ritiene che la regola non sia applicabile alle piccole organizzazioni sportive. Spesso si tratta di singole persone instancabili che per anni mantengono in vita un determinato sport in un piccolo paese.
Boxe e Volo Libero chiedono di trasformare la durata indicata in un valore di riferimento o in una raccomandazione.