Rapporto sui risultati
Consultazione 2021/125: Modifica dell’ordinanza sulla promozione dello sport; servizio di segnalazione nazionale e indipendente per lo sport svizzero · 35 pagine
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zione deve riconoscere la competenza del servizio di segnalazione e dell’organo disciplinare non è applicabile alle organizzazioni dello sport popolare senza licenza, perché i relativi statuti non contengono regole sufficienti in questo ambito.
Limita e Ombud appoggiano il principio secondo cui le violazioni dei principi etici possano comportare una riduzione degli aiuti finanziari. Tuttavia sottolineano, da un lato, l’importanza delle misure di sensibilizzazione, ampiamente trascurate nel progetto di ordinanza, e dall’altro l’importanza dei controlli. Chiedono inoltre che l’UFSPO verifichi le disposizioni dell’associazione mantello non solo dal punto di vista della legalità e della proporzionalità, ma anche dell’efficacia.
Psicologia dello sport ritiene che per le organizzazioni sportive sia impegnativo verificare da sole se la propria situazione sia conforme alla Carta etica. Propone quindi la creazione di una «Valutazione ambientale per l’etica». Si tratta di uno strumento che permette di consultare in modo anonimo gli attori del mondo dello sport in merito alla loro percezione della qualità in ambito etico, svolgendo così un monitoraggio.
4.2.8 Servizio di segnalazione indipendente (art. 72e)
4.2.8.1 Osservazioni generali
BE pretende che si miri a una soluzione economica per la creazione del servizio di segnalazione e che si sfruttino le sinergie possibili con i servizi di segnalazione adeguati già esistenti.
Atletica leggera ritiene che il servizio di segnalazione dovrebbe occuparsi anche e soprattutto di fornire consulenza.
Ombud sostiene che la consulenza debba essere fornita in modo indipendente dal servizio di segnalazione. Le persone che ricevono ed elaborano le segnalazioni devono avere una formazione specifica per interagire con i minori. Devono inoltre lavorare in un team interdisciplinare e avere conoscenze in materia di diritto penale.
Pro Juventute fa notare che il servizio di segnalazione non può essere una misura isolata. Deve anzi essere inserita in un contesto globale di misure coordinate di prevenzione, individuazione precoce e intervento tempestivo in caso di abusi e rientrare quindi in un concetto globale di protezione. La responsabilità di agire in modo tempestivo e proattivo non dovrebbe essere lasciata ai bambini e ai giovani interessati. È importante che questo centro non si occupi solo delle segnalazioni, ma che abbia anche un ruolo di consulenza e sensibilizzazione per le persone coinvolte e il loro entourage.
Canottaggio crede che il servizio di segnalazione debba essere sottoposto a valutazioni regolari sulla base delle quali modificare le strutture e i processi. Questo funzionamento deve essere previsto nell’ordinanza.
Swiss Sport Integrity è dell’avviso che si debba creare una base chiara per il finanziamento di Swiss Sport Integrity. In futuro il servizio di segnalazione nazionale dovrebbe inoltre essere integrato, come è stato per l’agenzia nazionale antidoping, nella legge sulla promozione dello sport.
4.2.8.2 Indipendenza
BE: nell’ordinanza occorre stabilire in modo vincolante come sarà garantita l’indipendenza del servizio di segnalazione.
4.2.8.3 Chiunque può effettuare una segnalazione (lett. a)
Per il PSS è imperativo che le persone non incontrino ostacoli nel rivolgersi al servizio di segnalazione nazionale indipendente e che possano farlo nella loro lingua madre.