Rapporto sui risultati

Consultazione 2021/125: Modifica dell’ordinanza sulla promozione dello sport; servizio di segnalazione nazionale e indipendente per lo sport svizzero · 35 pagine

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4.2.11 Responsabilità dell’organizzazione sportiva per le azioni dei propri membri, im-

piegati, delegati (art. 72h OPSpo)

In riferimento a questa disposizione BE, UR, OW, NW, FR, SO, BL, SH, AI, SG, GR, TI, VD e VS sostengono che, con l’entrata in vigore della nuova OPSpo, i Cantoni si troveranno con le mani legate. Dovranno creare le basi legali o modificare quelle attuali per poter ridurre, negare o chiedere la restituzione di aiuti finanziari cantonali alle organizzazioni responsabili di violazioni. Come per l’UFSPO, si potrebbe rinunciare alle sanzioni a patto che le organizzazioni sportive siano in grado di dimostrare di aver adottato tutte le misure organizzative necessarie e ragionevolmente esigibili per evitare la violazione degli obblighi in questione.

ZG chiede alla Confederazione che conceda ai Cantoni la possibilità di occuparsi direttamente di ridurre, negare o chiedere la restituzione dei sussidi.

GESPA chiede che, oltre all’inosservanza degli obblighi di cui all’articolo 72c capoverso 1, anche la violazione degli obblighi di comunicazione di cui all’articolo 64 capoverso 2 LGD possa comportare la negazione, la riduzione o la richiesta di restituzione di aiuti finanziari.

Atletica leggera, Calcio e Hockey su ghiaccio ritengono che non debba spettare alle organizzazioni sportive il compito di documentare l’attuazione dei propri obblighi, ma al servizio di segnalazione di indagare, nei casi sospetti, se le organizzazioni interessate abbiano rispettato i loro obblighi.

Badminton e Triathlon si chiedono fino a che punto le federazioni dovranno gestire un onere in tal senso. La crescente professionalizzazione diventa sempre più ingestibile per le federazioni di medie e piccole dimensioni.

CAS, Ciclismo e Sport equestri parlano di un’inversione problematica dell’onere della prova.

Nel suo parere generale Sport Union sottolinea che dovrebbero essere sanzionate le persone «colpevoli», ma non i volontari che da anni fanno un lavoro incredibile e di grande valore.

4.2.12 Accordi per il trasferimento di aiuti finanziari (art. 72i OPSpo)

Per il PES non è chiaro perché i beneficiari diretti di aiuti finanziari non debbano essere sanzionati in modo analogo ai beneficiari indiretti. Chiedono di adeguare di conseguenza l’ordinanza sulla promozione dello sport.

Atletica leggera, Calcio e Hockey su ghiaccio respingono questa disposizione. Non la reputano ragionevole. La Confederazione deve riservarsi la possibilità di effettuare controlli presso queste organizzazioni terze e procedere alle verifiche. Si rifiuta la posizione di garante conferita implicitamente dalla disposizione al beneficiario diretto dei sussidi.

Bernsport, Coach, IG Sport e ZKS sono dell’avviso che le regole possano essere imposte anche attraverso gli statuti o i regolamenti.

4.2.13 Lista delle sostanze dopanti proibite (allegato)

Swiss Sport Integrity ritiene che l’articolo 74 OPSpo dovrebbe essere completato in modo che all’UFSPO spetti la competenza di aggiornare in autonomia la lista delle sostanze dopanti proibite sulla base della lista dell’AMA.