Rapporto sui risultati

Consultazione 2021/125: Modifica dell’ordinanza sulla promozione dello sport; servizio di segnalazione nazionale e indipendente per lo sport svizzero · 35 pagine

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Autosport fa notare che, con la soluzione proposta, un membro diciottenne dell’organo esecutivo dovrebbe concludere la sua carriera nella società sportiva a soli 30 anni.

Bernsport e ZKS chiedono anche per questa disposizione un’applicazione secondo il principio «comply or explain».

Karate e Kickboxing rifiutano le limitazioni della durata della carica.

4.2.3.6 Gestione dei conflitti di interesse (n. 5)

Swiss Olympic raccomanda di chiarire che in questa disposizione il termine «organo direttivo» si riferisce esclusivamente all’organo esecutivo di ogni organizzazione, quindi il comitato della società sportiva, il consiglio di amministrazione o il consiglio di fondazione.

Medicina dello sport pensa che il «nepotismo» diffuso nell’ambiente delle società sportive debba essere chiamato con il proprio nome.

ASSS ritiene che la regola non sia applicabile alle piccole organizzazioni sportive. Spesso sono singole persone instancabili, attive a diversi livelli (locale, regionale e nazionale), a mantenere viva per anni una disciplina sportiva.

4.2.3.7 Diritto di partecipazione (n. 6)

Atletica leggera reputa difficilmente realizzabile e non efficace l’attuazione della disposizione a livello di società sportiva.

Calcio e Hockey su ghiaccio credono che sia necessario definire il concetto di «atleta», in particolare nella distinzione tra sport a livello amatoriale e professionale. A livello di società sportiva l’attuazione è garantita fin dall’inizio, ma solo gli sportivi attivi sono membri con diritto di voto nella società.

Protezione dell’infanzia accoglie con favore il riferimento ai diritti di partecipazione degli atleti. Anche i bambini e i giovani devono avere la possibilità di esprimere il proprio parere e di essere coinvolti nelle decisioni che li riguardano.

Coach e Unihockey accolgono con favore la disposizione. Unihockey vede un grosso potenziale nell’idea di coinvolgere maggiormente i diretti interessati.

4.2.3.8 Protezione dei dati personali (n. 7)

BE non vede alcuna necessità di disciplinare indirettamente questo ambito attraverso gli aiuti finanziari in aggiunta alla legge sulla protezione dei dati.

Protezione dell’infanzia evidenzia l’importanza della disposizione nei casi in cui le foto dei bambini vengano pubblicate ad esempio su siti Internet insieme ai loro dati personali, poiché in questo modo i bambini potrebbero essere avvicinati da persone con fini sessuali. In questo contesto occorre integrare nell’ordinanza anche disposizioni relative al diritto all’immagine.

Atletica leggera, Bernsport, Calcio, CAS, Ciclismo, Hockey su ghiaccio, IG Sport, Sentieri, Sport equestri, Swiss Olympic e Unihockey ritengono che una disposizione di questo tipo non sia necessaria, perché il principio è già sufficientemente disciplinato altrove.

Badminton e Triathlon pensano che le federazioni debbano disporre di direttive sulla protezione dei dati e che i loro membri debbano avere la possibilità di pretendere che non vengano loro inviate comunicazioni a scopi di marketing.