Rapporto sui risultati
Consultazione 2021/125: Modifica dell’ordinanza sulla promozione dello sport; servizio di segnalazione nazionale e indipendente per lo sport svizzero · 35 pagine
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1. Situazione iniziale
A ottobre 2020 la rivista Magazin (inserto del weekend di diversi giornali svizzeri del gruppo Tamedia) ha pubblicato un reportage dettagliato dei fatti riguardanti i quadri della nazionale di ginnastica ritmica e di ginnastica artistica della Federazione svizzera di ginnastica (FSG). L’articolo riporta le violazioni dei diritti della personalità di alcune atlete, perpetrate per molti anni da allenatori e funzionari.
A seguito di questi fatti il Parlamento ha approvato due mozioni analoghe delle commissioni della scienza, dell’educazione e della cultura del Consiglio nazionale (CSEC-N) e del Consiglio degli Stati (CSEC-S) dal titolo «Abusi nello sport svizzero. Istituire un servizio di supporto o di segnalazione nazionale indipendente» (20.4331 CS e 20.4341 CN). Le mozioni incaricano il Consiglio federale di istituire un servizio di supporto e di segnalazione nazionale indipendente. Gli atleti possono segnalare presso questo servizio qualsiasi tipo di irregolarità nell’ambito dello sport (violenza fisica, psicologica o sessuale, mobbing, discriminazione o abusi di potere) con la garanzia della protezione della personalità.
2. Punti essenziali del progetto
La legge sulla promozione dello sport (LPSpo; RS 415.0) subordina la concessione di aiuti finanziari alle organizzazioni sportive al loro impegno per uno sport corretto e sicuro. La modifica dell’ordinanza sulla promozione dello sport (OPSpo; RS 415.01) mira ora a stabilire i requisiti minimi che questo impegno deve soddisfare. Si coglie l’occasione della revisione dell’OPSpo anche per aggiornare l’allegato («Prodotti e metodi proibiti»).
L’ordinanza enuncia, rifacendosi ai principi della Carta etica dello sport svizzero, quegli ambiti tematici per i quali l’associazione mantello deve prevedere disposizioni (obblighi di comportamento per gli individui e direttive in materia di governance per le organizzazioni). La Confederazione non stabilisce quindi direttamente il contenuto delle disposizioni, ma pretende che il mondo dello sport preveda disposizioni in tal senso sotto forma di una soluzione settoriale. Il rispetto di tali direttive da parte delle organizzazioni a valle costituirà in futuro una condizione per l’ottenimento di sussidi.
L’ordinanza sancisce inoltre la necessità di prevedere organi indipendenti (di diritto privato), più precisamente un servizio di segnalazione e un organo disciplinare da esso indipendente, per lo svolgimento di inchieste su comportamenti scorretti e irregolarità nonché per il sanzionamento delle colpe.
3. Consultazione
3.1 Procedura di consultazione
Il 23 febbraio 2022 il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport DDPS di svolgere una procedura di consultazione concernente la modifica dell’ordinanza sulla promozione dello sport presso i Cantoni, i partiti politici, le associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna, le associazioni mantello dell’economia e le cerchie interessate.
La consultazione è terminata il 1° giugno 2022.