Rapporto sui risultati
Consultazione 2021/125: Modifica dell’ordinanza sulla promozione dello sport; servizio di segnalazione nazionale e indipendente per lo sport svizzero · 35 pagine
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VD avrebbe preferito indicazioni più precise in merito all’attuazione di questa disposizione, al fine di applicare il principio di proporzionalità con discernimento.
Atletica leggera e PLR: oltre ai principi della proporzionalità e dell’uguaglianza giuridica occorre tener conto anche del principio del sistema di milizia.
AeCS, American Football, ASP, ASSS, Atletica leggera, Calcio, Canottaggio, CAS, Ciclismo, Coach, Danza, Ginnastica, Golf, GymVaud, IG Sport, Pallamano, Pallavolo, Paralympic, Plusport, Sport equestri, Swiss Olympic, Triathlon e Unihockey sottolineano in sintesi l’importanza di disposizioni differenziate per render giustizia all’eterogeneità dello sport svizzero e in particolare alle strutture basate sul volontariato. Di conseguenza è necessario che l’UFSPO incarichi Swiss Olympic di elaborare una soluzione per il settore. A questo proposito si chiede a più riprese una distinzione tra i requisiti stabiliti per le federazioni e le società sportive nonché tra le strutture professionali e quelle basate sul volontariato.
Calcio e CAS ritengono che non solo la diversità delle strutture, ma anche delle discipline sportive, debba costituire un elemento di differenziazione.
Calcio, CAS e Sport equestri sono dell’opinione che debba essere possibile operare distinzioni anche rispetto agli obblighi di comportamento di cui all’articolo 72c capoverso 1 lettera a nonché alla direttiva di cui alla lettera c. Per tutte le prescrizioni di cui all’articolo 72c occorre inoltre applicare il principio «comply or explain».
Tennis presume che verrà elaborata una soluzione per il settore, che stabilirà in particolare quali organizzazioni sportive debbano mettere in atto le direttive e come in base alla rispettiva struttura, e che le federazioni sportive verranno interpellate in merito da Swiss Olympic.
4.2.7 Condizioni per l’ottenimento di aiuti finanziari (art. 72d)
GESPA crede che se la concessione di aiuti finanziari viene vincolata all’adozione di misure efficaci per garantire correttezza e sicurezza, è d’obbligo che tra queste rientri anche il rispetto degli obblighi di comunicazione previsti dalla legge nell’ambito della lotta alla manipolazione delle competizioni sportive. Il riferimento esplicito all’obbligo di comunicazione all’autorità intercantonale sottolineerà inoltre il principio legislativo volto a garantire l’etica e l’integrità nello sport, creando un collegamento diretto con le regole della legge federale sui giochi in denaro (LGD, RS 935.51). Qualsiasi altra soluzione lancerebbe un segnale sbagliato a livello internazionale e sconfesserebbe in una certa misura l’importanza della struttura della Convenzione di Macolin. Si chiede quindi di completare l’articolo 72d capoverso 2 OPSpo in modo da menzionare tra le misure efficaci anche il rispetto degli obblighi legislativi di comunicazione all’autorità intercantonale.
Atletica leggera non accetta che all’UFSPO venga conferita la competenza di valutare la legalità e la proporzionalità delle misure ai sensi dell’articolo 72b capoverso 1.
Triathlon solleva la quesitone di chi, tra l’UFSPO e Swiss Olympic, verificherà il rispetto delle direttive presso le federazioni.
Volo Libero constata che, dal momento che il volo libero non è una disciplina sportiva G+S, le sue società sportive non beneficiano di aiuti federali e pertanto le disposizioni dell’ordinanza sono applicabili solo alla federazione e non alle singole società sportive.
Bernsport, IG Sport, SportVaud e ZKS dubitano che l’UFSPO abbia le competenze e sia in grado di valutare l’attuazione delle regole di governance, soprattutto perché non si può applicare il principio «one size fits all». La direttiva secondo cui un’organizza-