Rapporto sui risultati
Consultazione 2021/125: Modifica dell’ordinanza sulla promozione dello sport; servizio di segnalazione nazionale e indipendente per lo sport svizzero · 35 pagine
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Canottaggio è dell’opinione che la quota debba riguardare solo i membri degli organi direttivi che vengono eletti per la durata del mandato e non per le persone con funzioni dirigenziali impiegate con un contratto di lavoro.
Autosport reputa la disposizione poco ragionevole. In generale, le quote risultano essere di scarsa efficacia. Alla fine le prestazioni e la qualità avranno sempre la meglio, che siano merito di donne o di uomini. Gli sport motoristici contano poche donne pilota, perché non si tratta di una disciplina sportiva tipicamente «femminile». Autosport non raggiungerà mai la quota richiesta.
Karate, Kickboxing, Lotta svizzera e SportVaud respingono la disposizione.
ASSS ritiene che la regola non sia applicabile alle piccole organizzazioni sportive. Ad esempio la società di nuoto sincronizzato o una scuola di danza gestita da una sola ballerina non potrebbero più ricevere i contributi G+S.
Psicologia dello sport concorda su questo punto e lo considera utile anche per le federazioni nelle quali quasi sempre è rappresentato un solo sesso. Le persone con ruoli dirigenziali non devono per forza avere un forte legame con la disciplina, ma impegnarsi per uno sport sano.
STS segnala che proprio nelle organizzazioni che si occupano di eventi la composizione degli organi spesso è determinata dalle caratteristiche specifiche, dalle personalità di rilievo, da sviluppi storici e dal pubblico di riferimento.
ASP chiede, in caso di un’eventuale introduzione di questa disposizione, un periodo di transizione di almeno cinque anni per le federazioni e otto anni per le società sportive.
Bernsport, IG Sport e ZKS ritengono che per le federazioni i cui organi decisionali sono composti da delegati distaccati da federazioni locali, la regola debba essere integrata con il principio «comply or explain».
Sportif approva espressamente la disposizione con una quota del 40 per cento e reputa particolarmente importante che questa diventi una condizione per l’accesso ai contributi.
4.2.3.5 Limitazioni della durata della carica (n. 4)
FR ritiene che le limitazioni della durata della carica possano rivelarsi problematiche. Il rinnovo degli organi deve avvenire al momento opportuno («à un moment opportun») e senza il vincolo di una durata prestabilita. Non solo un gran numero di responsabili nel mondo dello sport si impegna per un periodo molto più lungo di 12 anni, ma una limitazione della durata obbliga anche a trovare continuamente dei sostituti, che sono sempre più rari, soprattutto dopo il periodo di pandemia che ha fortemente rallentato i ritmi quotidiani di tutti.
VD: le limitazioni relative alla durata della carica dovrebbero limitarsi a pochi casi ben definiti.
BE e JU: la durata della carica di massimo 12 anni indicata nel rapporto esplicativo viene respinta, ma si auspicano raccomandazioni o valori di riferimento. BE si trova invece d’accordo con le limitazioni della durata della carica per quel che concerne i funzionari remunerati (ad es. per un grado di occupazione superiore al 25%), anche se resta scettico per questioni di principio (autonomia organizzativa delle società di diritto privato).
PLR: non bisogna aggravare la difficoltà delle società basate sul volontariato di occupare determinati posti con una limitazione della durata della carica.