Rapporto sui risultati

Consultazione 2021/125: Modifica dell’ordinanza sulla promozione dello sport; servizio di segnalazione nazionale e indipendente per lo sport svizzero · 35 pagine

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di attuazione.

4.2.9.4 Comunicazione all’UFSPO (lett. c):

BE, LU, UR, SZ, OW, NW, ZG, SO, BL, SH, AI, SG, GR, AG, TG, TI, VD, VS, GE e JU: l’organo disciplinare deve comunicare le proprie decisioni anche al Cantone interessato, affinché questo possa adottare misure proprie. Si chiede che l’ordinanza permetta uno scambio di dati di questo tipo tra l’organo disciplinare e i Cantoni.

Protezione dell’infanzia: l’UFSPO deve accertarsi che sanzioni e misure previste dall’organo disciplinare vengano applicate prima che vengano concessi ulteriori aiuti finanziari.

Pres CD auspica che la questione della pubblicazione delle decisioni della Commissione disciplinare venga regolamentata in modo esplicito nell’ordinanza e non semplicemente attraverso un accenno nel rapporto esplicativo.

4.2.10 Procedure dinanzi al servizio di segnalazione e all’organo disciplinare (art. 72g OPSpo)

4.2.10.1 Rispetto della dignità umana (cpv. 1 lett. a):

nessuna osservazione.

4.2.10.2 Accertamento dei fatti (cpv. 1 lett. b):

nessuna osservazione.

4.2.10.3 Informazione delle persone oggetto di accuse (cpv. 1 lett. c)

Swiss Sport Integrity sottolinea che nella pratica questa disposizione può comportare delle difficoltà, soprattutto nel caso in cui l’informazione rischi di compromettere lo svolgimento degli accertamenti e dell’inchiesta. Occorre quindi inserire nell’ordinanza una riserva in merito.

4.2.10.4 Utilizzo di dati acquisiti conformemente alla legge (cpv. 1 lett. d)

Swiss Sport Integrity fa notare che ad oggi manca una base nella LSISpo per l’acquisizione dei dati da parte del servizio di segnalazione.

4.2.10.5 Garanzia del diritto di essere sentiti (cpv. 1 lett. e):

nessuna osservazione.

4.2.10.6 Diritto di farsi assistere (cpv. 1 lett. f):

nessuna osservazione.

4.2.10.7 Decisione di un tribunale ordinario (cpv. 2)

MSS accoglie con favore la disposizione secondo cui i casi controversi possano in ogni caso essere accertati anche attraverso i tribunali civili ordinari.

Swiss Sport Integrity ritiene che se tutte le decisioni dell’organo disciplinare possono essere verificate dinanzi a un tribunale ordinario a livello regionale o cantonale nell’ambito di una procedura di diritto civile, allora l’organo disciplinare diventa di fatto obsoleto. In questo modo anche la certezza del diritto viene compromessa. Dal suo punto di vista solo il TAS può fungere da organo di seconda istanza dopo l’organo disciplinare.

Pres CD è del parere che, al più tardi in caso di trasferimento di una decisione a un tribunale ordinario, la questione dell’anonimato della persona che segnala diventa un problema, e questo può portare a numerose assoluzioni.