Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/31: Revisione del Codice civile (Misure contro i matrimoni con minorenni) · 37 pagine
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Rapporto esplicativo revisione del Codice civile svizzero (Misure contro i matrimoni con minorenni)
possa essere in ogni caso negato il diritto al ricongiungimento familiare o se sia necessario un esame del singolo caso. Il fatto che il coniuge minorenne venga lasciato solo è infatti visto come un problema dal punto di vista sia della protezione della famiglia sia del bene del minore105. Rimane aperta anche la questione di una possibile modifica delle disposizioni sulla sanatoria.
Per quanto riguarda le normative nazionali in generale, è interessante notare, per quanto riguarda le discussioni condotte nell’ambito del presente progetto, che gli ordinamenti giuridici dell'Austria, della Spagna, del Belgio, della Francia e dell'Italia fissano l'età minima per il matrimonio a diciotto anni, ma ammettono deroghe a partire dai sedici anni. In Scozia, a Malta e in Portogallo, l'età per contrarre matrimonio è fissata a sedici anni106. Occorre inoltre notare che nessuno degli ordinamenti giuridici esaminati dall'ISDC prende in esame la possibilità di uno scioglimento illimitato del matrimonio. Anche nei Paesi che hanno un ordinamento aggiornato, come i Paesi Bassi, la Norvegia e la Svezia, non è prevista la nullità assoluta, incondizionata e, di conseguenza, insanabile del matrimonio.
105 MAX-PLANCK-INSTITUT, Frühehe, pagg. 751 e 773.
106 MAX-PLANCK-INSTITUT, Frühehe, pag. 729 seg.