Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/31: Revisione del Codice civile (Misure contro i matrimoni con minorenni) · 37 pagine

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Rapporto esplicativo revisione del Codice civile svizzero (Misure contro i matrimoni con minorenni)

Compendio

Nel rapporto del 29 gennaio 2020, il Consiglio federale ha concluso, sulla base di una

valutazione esterna delle cause di nullità del matrimonio «matrimonio forzato» e «matrimonio con minorenni» previste dal Codice civile, che sussiste un margine di miglio-

ramento per quanto riguarda le disposizioni relative alla causa di nullità per minore età. Secondo il diritto in vigore, la nullità viene sanata quando le persone sposate minorenni raggiungono la maggiore età e quindi il matrimonio non può più essere dichiarato nullo. Il matrimonio può essere annullato solo se è possibile dimostrare che si tratta di un matrimonio forzato. Il tenore delle disposizioni in vigore non consente di raggiungere

l'obiettivo del legislatore, ossia prevenire per quanto possibile i matrimoni con minorenni e sostenere in maniera efficace i minorenni coinvolti. Con il presente avampro-

getto s'intende colmare questa lacuna prevedendo la sanatoria al raggiungimento del venticinquesimo anno di età.

Situazione iniziale

Combattere i matrimoni con minorenni nonché offrire protezione e assistenza alle persone coinvolte sono temi che il Consiglio federale considera di cruciale importanza. Anche se non tutti i matrimoni con minorenni sono al tempo stesso matrimoni forzati, il desiderio di proteggere i minorenni coinvolti va di pari passo con l'obiettivo di prevenire i matrimoni forzati e di fornire un sostegno efficace agli interessati. Negli ultimi anni, il Consiglio federale ha quindi adottato una strategia contro i matrimoni forzati e i matrimoni con minorenni basata su vari pilastri. Sul piano legislativo è stata adottata la legge federale sulle misure contro i matrimoni forzati, con la quale sono state introdotte due nuove cause di nullità del matrimonio nel Codice civile (CC): quella del matrimonio forzato (art. 105 n. 5 CC) e quella del matrimonio con minorenni (art. 105 n. 6 CC).

In adempimento di un postulato, il Consiglio federale ha sottoposto a una valutazione le disposizioni introdotte nel Codice civile con la legge federale sulle misure contro i matrimoni forzati, in particolare le due nuove cause di nullità del matrimonio. In virtù dei risultati della valutazione pubblicati l'anno scorso, il Consiglio federale ha concluso che sussiste un margine di miglioramento per quanto riguarda le disposizioni relative alla causa di nullità per minore età (art. 105

n. 6 CC).

In Svizzera non è consentito contrarre matrimonio con un minorenne. Una persona minorenne sposata all'estero che arriva in Svizzera non può più appellarsi alla disposizione relativa alla nullità del matrimonio per minore età non appena raggiunge la maggiore età. L'impianto normativo attuale si basa sull'idea che con il raggiungimento della maggiore età venga automaticamente sanata la causa di nullità per minore età e non sia più possibile appellarvisi. Il Consiglio federale ritiene che mantenere l'età della sanatoria a diciotto anni sia troppo limitante. Vi è inoltre incertezza sul momento ultimo in cui la causa di nullità può essere fatta valere, perché non è chiaro se sia determinante l'età della persona al momento dell'azione o al momento della sentenza.

Inoltre, secondo il diritto vigente, il matrimonio non può essere dichiarato nullo se interessi preponderanti del coniuge minorenne ne impongono il proseguimento (ponderazione degli interessi). Questa disposizione va esaminata a fondo, poiché la ponderazione degli interessi è regolarmente contestata da varie parti.