Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/31: Revisione del Codice civile (Misure contro i matrimoni con minorenni) · 37 pagine
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Rapporto esplicativo revisione del Codice civile svizzero (Misure contro i matrimoni con minorenni)
Tuttavia, con il presente avamprogetto non si intendono modificare le disposizioni applicabili in questo contesto.
1.3 Necessità di agire e mandato
1.3.1 Valutazione delle nuove disposizioni del Codice civile
In adempimento di un postulato23, il Consiglio federale ha sottoposto a una valutazione le disposizioni introdotte nel Codice civile con la legge federale sulle misure contro i matrimoni forzati. La valutazione si è concentrata in particolare sulle due cause di nullità del matrimonio introdotte nel 2013 (art. 105 n. 5 e 6 CC). Nel rapporto del 29 gennaio 202024, il Consiglio federale è giunto alle conclusioni seguenti.
- Matrimoni forzati: nonostante le critiche espresse a più riprese25, il Consiglio federale ritiene che non sia necessario intervenire a livello legislativo per la causa di nullità del matrimonio per costrizione (art. 105 n. 5 CC). Le critiche riguardano in particolare la mancata possibilità di mantenere in singoli casi il matrimonio, soprattutto quando il coniuge interessato esprime la sua libera volontà di mantenere il vincolo matrimoniale. Il Consiglio federale è tuttavia consapevole del fatto che questi argomenti erano già stati avanzati al momento dell'elaborazione dell'attuale disposizione e che non erano riusciti a convincere il Parlamento neanche allora. In particolare, si temeva che introducendo la possibilità di una sanatoria la vittima sarebbe stata esposta a ulteriori pressioni.
Nei matrimoni forzati la costrizione è solitamente esercitata da uno o più familiari e i coniugi coinvolti sono di solito vittime di un conflitto di lealtà e hanno un atteggiamento ambivalente26. Quando una vittima cerca di uscire da un matrimonio forzato, deve spesso rompere anche con la famiglia e con il contesto di vita in cui si trova rischiando di esporsi a situazioni di pericolo e di minaccia. È quindi comprensibile che per loro compiere questo passo non è facile e che spesso si trovano di fronte a un ostacolo insormontabile. Se la vittima non prende l'iniziativa o almeno non collabora attivamente, per le autorità diventa molto difficile, se non impossibile, individuare la situazione di costrizione, dimostrarla e prendere le misure necessarie. Occorre infatti tenere presente che, in linea generale, spetta al coniuge richiamare l'attenzione sulla sua situazione quando viene promossa l'azione e avviata la procedura di nullità del matrimonio per costrizione. Se decide di compiere questo passo e collaborare attivamente nel procedimento, è presumibile che non voglia più mantenere il vincolo matrimoniale27.
Date le circostanze, il Consiglio federale è giunto alla conclusione che una nuova revisione della legge non porterebbe a un miglioramento della situazione delle persone coinvolte e quindi rinuncia a proporre una modifica dell’articolo 105 numero 5 CC.
- Matrimoni con minorenni: il Consiglio federale ha invece riconosciuto la necessità di agire su due aspetti per quanto riguarda la causa di nullità del matrimonio per minore età (art. 105 n. 6 CC).
Secondo la legge in vigore, una volta che l'interessato ha raggiunto la maggiore età non è più possibile appellarsi all’articolo 105 numero 6 CC (sanatoria automatica). La
23 Postulato 16.3897 Arslan «Valutazione della revisione del Codice civile del 15 giugno 2012 (matrimoni forzati)», adottato dal Consiglio nazionale il 16 dicembre 2016.
24 Rapporto di valutazione
25 GEISER, Basler Kommentar, n. 20 ad art. 105. e n. 9a ad art. 106; BUCHER, Aktuelle juristische Praxis 2013, pag 1168; MON- TISANO, Recht auf Ehe und Familie im Migrationsrecht, pag. 55. Cfr. anche PAPAUX VAN DELDEN, FamPra, pag. 610, che ha accolto con favore l'aggiunta nel progetto, e MEIER, Zwangsheirat, pag. 83, che richiede espressamente di includere la sanatoria del vizio nella legge.
26 NEUBAUER/DAHINDEN, Studie Zwangsheiraten, pag. 4 del riassunto.
27 Rapporto di valutazione, n. 4.2 (in particolare n. 4.2.4).