Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/31: Revisione del Codice civile (Misure contro i matrimoni con minorenni) · 37 pagine
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Rapporto esplicativo revisione del Codice civile svizzero (Misure contro i matrimoni con minorenni)
1 Situazione iniziale
1.1 Aspetti generali
Combattere i matrimoni con minorenni e proteggere i minorenni coinvolti in tali unioni è da diversi anni un obiettivo centrale del legislatore svizzero, come dimostrano i numerosi interventi parlamentari e le rispettive reazioni del Consiglio federale e del Parlamento. La lotta ai matrimoni con minorenni e la protezione dei minorenni coinvolti vanno di pari passo con l’obiettivo del Consiglio federale di impedire i matrimoni forzati e di sostenere in maniera efficace le persone coinvolte. Negli ultimi anni, il Consiglio federale ha quindi adottato una strategia contro i matrimoni forzati e i matrimoni con minorenni basata su vari pilastri: legislazione, ricerca, informazione e sensibilizzazione della popolazione nonché consulenza alle persone coinvolte. In quest'ottica, dopo aver commissionato uno studio sui matrimoni forzati nel 20121, il Consiglio federale ha lanciato il programma federale di lotta ai matrimoni forzati (2013-2017)2.
Parallelamente, il legislatore ha emanato la legge federale sulle misure contro i matrimoni forzati, entrata in vigore il 1° luglio 20133. Con questa legge quadro sono state introdotte varie disposizioni in diversi settori del diritto con l'obiettivo di contrastare i matrimoni forzati e proteggere in maniera efficace le persone coinvolte. Il pacchetto di misure prevedeva adeguamenti nell'ambito del diritto penale, del diritto internazionale privato, del diritto nel settore degli stranieri e dell'asilo e del diritto civile.
1.2 Cause di nullità del matrimonio entrate in vigore nel 2013 (panoramica del diritto vigente)
Con la legge summenzionata, il legislatore ha introdotto misure non solo contro i matrimoni forzati, ma in generale anche contro i matrimoni con minorenni. Nel Codice civile svizzero (CC)4 sono state inserite due nuove cause di nullità assolute del matrimonio: matrimonio forzato (art. 105 n. 5 CC) e matrimonio con minorenni (art. 105 n. 6 CC).
1.2.1 Nullità per costrizione
La causa di nullità per costrizione si ha quando uno degli sposi ha contratto matrimonio senza che ciò corrispondesse alla sua libera volontà (art. 105 n. 5 CC). Tale disposizione si applica a qualsiasi matrimonio forzato, indipendentemente dall'età degli sposi al momento della celebrazione dello stesso. In caso di costrizione5, il giudice dichiara il matrimonio nullo senza tener conto della volontà del coniuge al momento dell’annullamento. La proposta avanzata a suo tempo dal Consiglio federale6 di mantenere il matrimonio in singoli casi a determinate condizioni è stata bocciata dal Parlamento7. Il diritto in vigore non prevede una sanatoria della causa di nullità per costrizione.
1 NEUBAUER/DAHINDEN, Studie Zwangsheiraten.
2 Per l'attuazione del programma federale, i risultati e le ulteriori misure proposte cfr. il rapporto sul Programma federale.
3 RU 2013 1035
4 RS 210
5 Per ammettere la nullità del matrimonio non è più necessario che il coniuge abbia contratto matrimonio sotto la minaccia di grave e imminente pericolo per la vita, la salute o l’onore propri o di una persona a lui strettamente legata, come era ancora previsto nel vecchio articolo 107 numero 4 CC. Per ammettere la nullità sono considerate sufficienti anche forme meno gravi di pressione che devono però essere abbastanza intense da escludere la possibilità che il matrimonio sia stato contratto volontariamente. Per analogia con il diritto penale, si presuppone che la vittima sia stata minacciata di un danno grave. Cfr. il messaggio sui matrimoni forzati (FF 2011 1987, 2016).
6 Messaggio sui matrimoni forzati (FF 2011 1987, 2017).
7 Boll. Uff. 2012 pag. 448 segg.