Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/31: Revisione del Codice civile (Misure contro i matrimoni con minorenni) · 37 pagine
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Rapporto esplicativo revisione del Codice civile svizzero (Misure contro i matrimoni con minorenni)
giustizia svizzero, non sarebbe opportuno in questo caso ammettere una causa di nullità assoluta. D'altro canto, se la persona non vuole più mantenere l'unione, può sempre sostenere che si è trattato di un matrimonio forzato (art. 105 n. 5 CC). Va evidenziato che quanto più giovane era una persona al momento del matrimonio tanto più facile risulta provare la costrizione sia per la persona in questione sia per le autorità legittimate a promuovere l'azione di nullità. In questo caso, le autorità competenti devono comunque esaminare accuratamente se si tratta di un matrimonio forzato (art. 105 n. 5 CC). Infine, per porre fine al matrimonio resta l’opzione del divorzio.
2.5 Questioni di carattere procedurale
2.5.1 Aspetti generali
All’azione di nullità del matrimonio si applicano per analogia le disposizioni sulla procedura dell’azione di divorzio (art. 294 Codice di procedura civile, CPC75).
Fino ad oggi, in Svizzera sono state svolte pochissime procedure di nullità del matrimonio per minore età. La valutazione effettuata nell'ambito del rapporto del Consiglio federale ha individuato appena dieci procedure giudiziarie basate sull'articolo 105 numero 6 CC76 per il periodo dal 1° luglio 2013 al 31 dicembre 2017. È tuttavia prevedibile che tali procedure aumenteranno in seguito alla modifica dell'età per la sanatoria. Per questo motivo, di seguito sono brevemente illustrare alcune particolarità delle due procedure (azione di divorzio e azione di nullità), anche se il Consiglio federale non ritiene necessario introdurre adeguamenti a tale proposito.
2.5.2 Udienza di conciliazione
L'udienza di conciliazione è la prima tappa della procedura di divorzio. Le sentenze di procedimenti di casi di matrimonio con minorenni consultate in vista della stesura del rapporto di valutazione hanno rivelato che alcuni giudici rinunciano all'udienza di conciliazione.
Lo scopo dell'udienza di conciliazione nella procedura di divorzio è da un lato quello di verificare se sussiste il motivo di divorzio e, dall'altro, quello di conseguire un'intesa fra i coniugi in merito alle conseguenze del divorzio (art. 291 CPC). Se il motivo di divorzio non è oggettivamente provato, i coniugi possono comunque accordarsi in merito al divorzio ed eventualmente anche sulle sue conseguenze77.
Nel caso di una procedura di annullamento del matrimonio per minore età, la situazione è diversa in quanto le parti non possono accordarsi sull'annullamento. Anche nel caso in cui entrambi i coniugi chiedano l'annullamento del matrimonio, il giudice deve accertare d'ufficio che le condizioni siano soddisfatte (art. 277 cpv. 3 CPC). Non è prevista l'acquiescenza dell'azione di nullità del matrimonio78. Di conseguenza, il giudice ha il compito di accertare se sussiste la causa di nullità del matrimonio per minore età. Si tratta di un compito che può rivelarsi complesso e molto delicato, soprattutto quando si soppesano gli interessi o si deve determinare la libera volontà degli interessati. Come già detto più volte, i coniugi si trovano spesso in un rapporto di dipendenza dalla famiglia o addirittura sotto pressione, per cui è importante che il giudice li interroghi separatamente. Anche se i coniugi non si trovavano effettivamente in una situazione di costrizione al momento del matrimonio, può essere comunque problematico per
75 RS 272
76 RÜEFLI, Evaluationsbericht Vatter, riassunto, pag. III.
77 FANKHAUSER, FamKomm Anhang ZPO, n. 4 segg. ad art. 291; SPYCHER, Berner Kommentar, n. 20 ad art. 291.
78 GEISER, Basler Kommentar, n. 13 ad art. 106.