Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/31: Revisione del Codice civile (Misure contro i matrimoni con minorenni) · 37 pagine
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Rapporto esplicativo revisione del Codice civile svizzero (Misure contro i matrimoni con minorenni)
Contenuto dell’avamprogetto
Con la disposizione relativa alla nullità del matrimonio per «minore età» s'intende offrire una protezione sufficiente ai minorenni coinvolti. I matrimoni con persone che al momento della celebrazione erano minorenni vanno in linea di principio dichiarati nulli. È pertanto necessario prevedere un arco temporale più lungo in cui le persone coinvolte e le autorità legittimate a promuovere l’azione possono agire per far dichiarare nullo il matrimonio. In questo modo è possibile dare maggior rilievo alla volontà del legislatore storico di non tollerare più, in linea di principio, i matrimoni con minorenni. La causa di nullità del matrimonio per «minore età» renderà anche più facile l'annullamento del matrimonio forzato di minorenni, poiché l'età al momento della celebrazione è più facile da dimostrare rispetto a una situazione di costrizione ed evita che le persone coinvolte debbano opporsi alla loro famiglia. Tuttavia, poiché non tutti i matrimoni con minorenni sono anche matrimoni forzati e il criterio dell'età rimane facilmente identificabile anche decenni dopo il matrimonio, il Consiglio federale ritiene importante che una sanatoria avvenga comunque dopo un determinato periodo di tempo; solo così si può evitare che decenni dopo si debba intervenire d'ufficio in nuclei familiari consolidati. Per questo motivo, il Consiglio federale propone di mantenere la sanatoria, ma a partire dal momento in cui il coniuge sposatosi minorenne raggiunge il venticinquesimo anno di età. L'avamprogetto precisa che un'azione di nullità per minore età di un coniuge può essere presentata solo prima che il coniuge in questione abbia compiuto venticinque anni. L'azione di nullità per un matrimonio forzato (art. 105 n. 5 CC) rimane invece possibile senza limitazioni temporali.
Per quanto riguarda la possibilità di mantenere il matrimonio in singoli casi, il Consiglio federale conclude che essa va conservata al fine di proteggere le persone coinvolte e di assicurare la compatibilità con il diritto di rango superiore. Un matrimonio con una persona minorenne, che non ha ancora raggiunto la maggiore età, deve pertanto poter essere mantenuto in via eccezionale se ciò corrisponde all'interesse della persona in questione. Anche la Convenzione dell'ONU sui diritti del fanciullo impone la possibilità di effettuare una valutazione caso per caso. Se la persona è invece diventata maggiorenne (ma non ha ancora compiuto venticinque anni), il matrimonio va mantenuto se la persona esprime la sua libera volontà di mantenere il vincolo matrimoniale. La dichiarazione di nullità di un matrimonio contro la volontà del coniuge che ha raggiunto la maggiore età sarebbe sproporzionata e violerebbe la libertà del matrimonio.
Per rendere più chiaro il principio della nullità di un matrimonio in cui almeno uno degli sposi era minorenne al momento della celebrazione e sottolineare il carattere straordinario del mantenimento del matrimonio, la causa di nullità del matrimonio è ora disciplinata in un articolo distinto (art. 105a AP-CC). Le altre «cause di nullità assoluta» (ora «nullità d'ufficio») rimangono disciplinate all’articolo 105 del Codice civile.
Le modifiche previste alla legge sull'unione domestica registrata sono dovute al parallelismo che esiste tra la legge stessa e il Codice civile. Le cause di nullità sono disciplinate in modo identico in entrambi i testi. Le modifiche alla legge federale sugli stranieri e la loro integrazione e alla legge sull'asilo non sono di natura sostanziale, poiché riguardano un semplice adeguamento del riferimento al nuovo articolo 105a AP-CC.