Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/31: Revisione del Codice civile (Misure contro i matrimoni con minorenni) · 37 pagine
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Rapporto esplicativo revisione del Codice civile svizzero (Misure contro i matrimoni con minorenni)
al momento della procedura di annullamento e l'unione è stata volontariamente e liberamente mantenuta per decenni.
Lo Stato è tenuto a garantire particolare protezione nonché l'incolumità dei fanciulli e degli adolescenti70. È nell'interesse pubblico prevedere un'età minima per il matrimonio e impedire i matrimoni con minorenni. Inoltre, risulta evidente che un divieto di contrarre matrimonio per le persone che hanno meno di sedici anni non è contrario né all'articolo 14 della Costituzione federale né all'articolo 12 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU)71, come dimostra l'opinione predominante in Svizzera e nello spazio europeo secondo cui l'età per contrarre matrimonio non si raggiunge prima dei sedici anni72. Tuttavia, sarebbe miope concludere che in questi casi non vada rispettato il principio di proporzionalità di un'ingerenza legislativa nella libertà di matrimonio. Gli strumenti giuridici previsti per impedire i matrimoni con minorenni devono essere proporzionali. Alla luce delle considerazioni sulla sanatoria e sulla ponderazione degli interessi (e sulla possibilità di mantenere il matrimonio in singoli casi, cfr. n. 2.2.3 e 2.3), sarebbe altrettanto sproporzionato dichiarare nulli i matrimoni con minorenni di età inferiore ai sedici anni senza esaminare il singolo caso, ossia senza tener conto della situazione concreta degli interessati nel momento in cui viene trattato il loro caso o senza esaminare gli effetti di un annullamento forzato del matrimonio.
Per questi motivi, il Consiglio federale ha rinunciato ad adottare una disposizione specifica per i matrimoni contratti con persone di età inferiore ai sedici anni. In questo modo intende preservare in particolare la coerenza con l'articolo 187 del Codice penale (atti sessuali con fanciulli) e il limite di età di sedici anni per i rapporti sessuali ivi disciplinato. Il diritto penale in vigore prevede che vada esaminato in ogni singolo caso se sono stati commessi atti punibili73.
Rimane tuttavia la questione dei matrimoni con persone molto giovani, ad esempio di dieci o dodici anni, sempreché tali matrimoni siano stati effettivamente autorizzati nello Stato in cui sono stati contratti74. Il Consiglio federale ritiene che, anche in questo caso, vada presa in considerazione la situazione in cui la persona si trova oggi, tenendo presente che la priorità assoluta è quella di proteggerla e di trovare la migliore soluzione possibile alla luce delle circostanze concrete. La nuova causa di nullità del matrimonio per minore età può essere fatta valere fino al compimento del venticinquesimo anno di età, ma vi sono strumenti sufficienti e appropriati per gestire in maniera adeguata la situazione anche dopo i venticinque anni (cfr. n. 2.2.3). Supponiamo ad esempio che una ragazza si sia sposata a dodici anni e che oggi, all'età di 35 anni, si sia trasferita in Svizzera. Ha tre figli, si è adattata alla situazione e vuole mantenere il vincolo matrimoniale. Il principio secondo cui non bisogna interferire in modo sproporzionato nei nuclei familiari esistenti si applica anche in questo caso. Nonostante ciò equivalga a legittimare a posteriori un matrimonio gravemente viziato secondo il senso di
70 Art. 11 cpv. 1 Cost. e art. 3 Convenzione ONU sui diritti del fanciullo.
71 Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, entrata in vigore per la Svizzera il 28 novembre 1974, RS 0.101.
72 BREITENMOSER, Internationaler Kommentar zur Europäischen Menschenrechtskonvention, n. 107 segg. ad art. 12; cfr. anche la perizia dell'ISDC, pag. 34 con ulteriori riferimenti.
73 Gran parte della dottrina parte addirittura dal presupposto che questa disposizione non sia applicabile quando il matrimonio è già stato celebrato: cfr. MAIER, Basler Kommentar, n. 30 ad art. 187. Gli atti sessuali commessi prima del matrimonio, non sono punibili se la differenza di età tra le persone coinvolte non supera i tre anni (art. 187 n. 2 CP). Se la vittima ha contratto con il colpevole matrimonio o un'unione domestica registrata, l'autorità competente può prescindere dalla pena (art. 187 n. 3 CP). Nel disegno in sospeso relativo all'oggetto 18.043 «Armonizzazione delle pene e adeguamento del diritto penale accessorio alla nuova disciplina delle sanzioni. Oggetto 3: Legge federale sulla revisione del diritto penale in materia sessuale» si propone tuttavia di abrogare questa disposizione. Il progetto preliminare è stato posto in consultazione fino al Per gli atti sessuali commessi all'estero prima del matrimonio, il limite di età è di 14 anni ai sensi dell'articolo 5 capoverso 1 lettera b CP. A seconda di quando è stato commesso l'atto sessuale prematrimoniale, il reato è già prescritto (art. 97 e 101 CP).
74 L'annullamento di un matrimonio per incapacità di discernimento (art. 105 n. 2 CC) richiede invece che l'interessato sia incapace di discernimento in modo permanente, GEISER, Basler Kommentar, n. 10 ad art. 105.