Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/31: Revisione del Codice civile (Misure contro i matrimoni con minorenni) · 37 pagine
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Rapporto esplicativo revisione del Codice civile svizzero (Misure contro i matrimoni con minorenni)
sto parere è consapevole che in alcuni casi possono risultarne conseguenze negative. Ciononostante la priorità resta quella di adottare una soluzione chiara e semplice. D’altronde, un matrimonio sciolto contro la volontà degli interessati può essere celebrato di nuovo dopo che i coniugi hanno raggiunto la maggiore età56.
Altri sostengono invece che una persona di 16 o 17 anni sia affatto in grado di esprimere il proprio volere in merito a un matrimonio. Dichiarare nullo, contro la volontà della persona, un matrimonio contratto liberamente (in alcuni Paesi europei è ancora possibile contrarre matrimoni con minorenni) viola i diritti costituzionali ed equivale a un divorzio forzato. Per non violare questi diritti, è indispensabile esaminare ogni singolo caso. Anche la Convenzione ONU del 20 novembre 198957 sui diritti del fanciullo riveste un ruolo importante per la ponderazione degli interessi. L'articolo 3 paragrafo 1 prevede infatti che in tutte le decisioni relative ai fanciulli l’interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione permanente. Questo principio può essere rispettato solo se ogni caso è esaminato in maniera individuale, perché vi possono essere sempre circostanze in cui preservare il vincolo matrimoniale è nell'interesse del coniuge minorenne58.
2.3.4 Mantenimento della ponderazione degli interessi nel caso in cui un coniuge è ancora minorenne (art. 105a cpv. 2 n. 1 AP-CC)
Alla luce delle persistenti critiche circa la ponderazione degli interessi, il Consiglio federale ha nuovamente vagliato la possibilità di sopprimerla. Dopo aver esaminato tutti gli argomenti avanzati, ha però chiaramente deciso di mantenerla. A questo proposito riveste un ruolo centrale la prassi dei giudici: come constatato nella valutazione, nella maggior parte dei casi i giudici decidono di non dichiarare nullo il matrimonio dopo aver soppesato gli interessi. Vi sono quindi sempre casi in cui i coniugi hanno interessi legittimi a continuare il matrimonio e in cui dichiarare nulla l'unione avrebbe per loro conseguenze peggiori del mantenimento del vincolo matrimoniale. Un'analisi delle sentenze mostra anche che i giudici esaminano ogni situazione nel dettaglio e basano le loro decisioni su argomenti ben fondati. Ignorare gli interessi dei coniugi basandosi su un principio generale astratto di nullità assoluta del matrimonio risulta quindi problematico.
La ponderazione degli interessi va mantenuta anche in ragione del principio costituzionale della proporzionalità, particolarmente importante in caso di ingerenza nei diritti fondamentali, di cui fa parte anche il diritto al matrimonio. Lo Stato darebbe certamente un segnale forte facendo dichiarare nulli d'ufficio tutti i matrimoni con minorenni, ma facendolo a tutti i costi non verrebbe sempre tutelato il bene del minorenne, come mostrano i casi menzionati. Nel singolo caso vi possono essere varie ragioni per mantenere l'unione nell'interesse del minorenne. Conformemente all'articolo 11 capoverso 1 della Costituzione federale (Cost.)59 in combinato disposto con l'articolo 3 capoverso 1 della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, il bene del fanciullo riveste un ruolo prioritario in tutte le decisioni che lo riguardano. Nel caso di gravi minacce per i minorenni, le autorità sono obbligate a svolgere verifiche d'ufficio60. In un matrimonio con minorenni sono implicati diversi diritti della Convenzione (p. es. il diritto alla libertà di espressione o il diritto alla protezione contro ogni forma di abuso)61. In determinate circostanze, il Comitato ONU per i diritti del fanciullo prevede che vadano presi in considerazione
56 Rapporto di valutazione, n. 2.2.2, 4.3.2 e 4.3.4.1.
57 RS 0.107
58 Rapporto di valutazione, n. 2.2.2, 4.3.2 e 4.3.4.
59 RS 101
60 KIENER/KÄLIN/WYTTENBACH, Grundrechte, § 37, n. 9 ad art. 11 Cost.
61 La Convenzione non contiene disposizioni specifiche che stabiliscano l'età minima per contrarre matrimonio. Il Comitato ONU per i diritti del fanciullo si è comunque espresso in varie occasioni a favore dell'età minima di diciotto anni; Perizia dell’Istituto svizzero di diritto comparato (ISDC), pag. 34 con ulteriori riferimenti; Comité des droits de l’enfant, Observation générale n. 20 (2016) sur la mise en œuvre des droits de l’enfant pendant l’adolescence, n. 40.