Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/31: Revisione del Codice civile (Misure contro i matrimoni con minorenni) · 37 pagine
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Rapporto esplicativo revisione del Codice civile svizzero (Misure contro i matrimoni con minorenni)
quelli della collettività si oppongono al mantenimento del matrimonio e che il giudice civile annullerà il matrimonio, il riconoscimento può già essere rifiutato in via pregiudiziale. In precedenti perizie riguardanti casi concreti, l'UFG ha stabilito che i matrimoni con persone d’età inferiore ai sedici anni non vanno riconosciuti. La possibilità di fissare un limite rigoroso a tale riguardo deve tuttavia essere stabilita dalla giurisprudenza65. La questione è stata considerata anche nel rapporto del Consiglio federale del 14 novembre 2007 sulla soppressione dei matrimoni forzati e combinati66. Queste considerazioni rimangono valide. Lo stesso vale per l'obbligo di proporre un'azione di nullità d'ufficio anche nei casi citati67. Per garantire la certezza del diritto, il proseguimento dell'unione deve essere oggetto di una decisione formale, anche se è poco probabile che il giudice civile adito concluda che il matrimonio vada mantenuto quando il coniuge interessato è così giovane. Inoltre, nel caso di una sentenza di nullità (a differenza del semplice non riconoscimento del matrimonio), si applicano le disposizioni relative al divorzio (art. 109 cpv. 2 CC) e il giudice deve regolare gli effetti accessori del divorzio in modo da proteggere la persona coinvolta.
La nuova disposizione proposta pone al centro l'età al momento della celebrazione del matrimonio, che ora risulta determinante anche nei casi in cui la persona ha già raggiunto la maggiore età al momento della sentenza. Si pone quindi anche la questione di come trattare le situazioni in cui una persona aveva meno di sedici anni al momento della celebrazione del matrimonio.
La mozione 19.4261 Schläpfer68, incentrata su questa tematica, chiede di adeguare le disposizioni di diritto penale in modo tale che nei casi in cui uno dei coniugi ha meno di sedici anni si debba presumere per legge che si tratti di matrimonio forzato. In quest'ottica sarebbe sempre necessario applicare la fattispecie del matrimonio forzato (art. 181a Codice penale, CP69), introdotta dalla legge federale sulle misure contro i matrimoni forzati, e avviare un procedimento penale. Per coerenza, l'unione con una persona che ha meno di sedici anni andrebbe considerata anche un matrimonio forzato ai sensi dell'articolo 105 capoverso 5 CC.
Il 20 novembre 2019, il Consiglio federale ha proposto di respingere la mozione. A suo parere, sarebbe problematico, dal punto di vista degli interessati, criminalizzare tutti i matrimoni conclusi con una persona di età inferiore ai sedici anni. In questi casi le misure penali non sono sempre una soluzione appropriata al problema. Come già spiegato, la situazione può variare molto da un matrimonio all'altro (cfr. anche n. 2.2.1). Di conseguenza, il Consiglio federale è anche contrario ad adottare una simile soluzione nel Codice civile. Va ricordato che la causa di nullità di un matrimonio forzato secondo il diritto civile comporta sempre un annullamento assoluto dell'unione, che deve essere fatto valere d’ufficio, senza possibilità di sanatoria. Il criterio oggettivo dell'età insieme all'azione promossa d'ufficio porta «automaticamente» all'avvio di un procedimento giudiziario per verificare la validità del matrimonio (cfr. n. 2.2.3). L'estensione di questo effetto alla disposizione sulla causa di nullità del matrimonio per minore età – indipendentemente dalla situazione reale degli interessati – sarebbe in conflitto con le considerazioni fatte a proposito della sanatoria e della possibilità di mantenere il matrimonio in singoli casi (cfr. n. 2.2.3 e 2.3). Il Consiglio federale ritiene inopportuno abolire le misure previste, volte anche a proteggere i minorenni (ossia la possibilità di una sanatoria e l'analisi del singolo caso), perché la persona aveva meno di sedici anni al momento del matrimonio. Anche in questo caso è possibile immaginare una situazione in cui la persona ha già 80 anni
65 Messaggio sui matrimoni forzati (FF 2011 1987, 2010).
66 Rapporto del 2007 sui matrimoni forzati e combinati, n. 5.4.1.
67 Cfr. rapporto di valutazione, n. 4.5.4; cfr. anche la direttiva dell'Ufficio federale dello stato civile (UFSC) 10.13.07.01 del 1° luglio 2013, n. 4.3 seg.
68 Mozione 19.4261 Schläpfer «Lotta sistematica ai matrimoni precoci. Il Consiglio federale propone di respingere la mozione, che non è ancora stata trattata.
69 RS 311.0