Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/31: Revisione del Codice civile (Misure contro i matrimoni con minorenni) · 37 pagine

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Rapporto esplicativo revisione del Codice civile svizzero (Misure contro i matrimoni con minorenni)

la validità dell'unione è già stata stabilita dalle autorità di stato civile competenti durante la registrazione delle persone nel registro dello stato civile. In questo caso, la legittima fiducia degli interessati nelle autorità prevale su un esame d’ufficio a posteriori della validità del matrimonio. Tuttavia, per dare agli interessati la possibilità di appellarsi alla causa di nullità del matrimonio per minore età, l'avamprogetto prevede il diritto d’azione fino al raggiungimento del venticinquesimo anno di età solo per il coniuge minorenne al momento della celebrazione del matrimonio.

Questa regola si applica se l'azione di nullità non era più possibile secondo il vecchio diritto, perché l'interessato era già maggiorenne o perché si è rinunciato a promuovere un'azione anche se l'interessato era ancora minorenne al momento del contatto con le autorità. È irrilevante quali siano state le ragioni di un'eventuale rinuncia all'azione.

Tuttavia, se in una procedura di nullità del matrimonio promossa sulla base dell'articolo 105 capoverso 6 CC il giudice conclude, con decisione passata in giudicato, che il matrimonio deve proseguire, occorre ricordare che la protezione giuridica è unica e durevole, indipendentemente dalle motivazioni addotte. È possibile riconsiderare la decisione nel quadro limitato di una revisione (art. 328 e segg. CPC). Altrimenti, per porre fine al matrimonio, resta l’opzione del divorzio. Tuttavia, data la quasi totale assenza di sentenze fino ad oggi, è fortemente probabile che questi casi siano molto sporadici.

La nuova causa di nullità si applica alle procedure pendenti dinanzi al giudice di prima e di seconda istanza.

Articolo 7a, titolo marginale

In seguito all'aggiunta della nuova disposizione transitoria (art. 7bis tit. fin. CC), è necessario riformulare il titolo marginale dell'articolo 7a.

3.2 Modifica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione

Art. 45a, primo periodo, e 85 cpv. 8, primo periodo

È stato adeguato il rimando all'articolo 105 numero 6 CC.

3.3 Modifica della legge sull’asilo

Art. 51 cpv. 1bis, primo periodo, e 71 cpv. 1bis, primo periodo

È stato adeguato il rimando all'articolo 105 numero 6 CC.

3.4 Modifica della legge sull’unione domestica registrata

Art. 9, 9a, 9b, 10 e 37b

Gli adeguamenti delle disposizioni della legge sull'unione domestica registrata (LUD) corrispondono alle modifiche proposte agli articoli 105, 105a, 106 capoversi 1 e 3, e 107 AP-CC nonché 7bis del titolo finale AP-CC. Si può quindi fare riferimento ai commenti di cui sopra. Anche se finora non sono state segnalate unioni domestiche con minorenni, per ragioni di coerenza è necessario adattare le corrispondenti disposizioni della LUD.

Concerne soltanto il testo francese: all'articolo 9 lettera c è stata apportata una modifica redazionale.