Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/31: Revisione del Codice civile (Misure contro i matrimoni con minorenni) · 37 pagine
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Rapporto esplicativo revisione del Codice civile svizzero (Misure contro i matrimoni con minorenni)
1.2.2 Nullità per minore età di un coniuge
Il matrimonio è nullo anche nel caso in cui uno degli sposi era minorenne al momento della celebrazione (art. 105 n. 6 CC). Tuttavia, diversamente dal matrimonio forzato, in questo caso è ammessa una sanatoria della causa di nullità a posteriori: la causa di nullità può essere fatta valere solo se la persona è ancora minorenne al momento dell'azione di nullità o al momento della sentenza8. In altre parole, la causa di nullità viene sanata non appena il coniuge interessato compie il diciottesimo anno di età. L'articolo 105 n. 6 CC prevede inoltre la possibilità di mantenere il matrimonio in casi specifici: se da una ponderazione degli interessi risulta che l'interesse del minorenne a mantenere il vincolo matrimoniale prevale sull'interesse pubblico e individuale a impedire i matrimoni con minorenni, il matrimonio è da considerarsi in via eccezionale valido.
1.2.3 Relazione tra le due cause di nullità
Con la legge federale sulle misure contro i matrimoni forzati, l’intenzione primaria del legislatore era introdurre misure per impedire i matrimoni forzati e per offrire assistenza ai coniugi costretti a sposarsi. È tuttavia noto che risulta assai difficile dimostrare che un matrimonio è stato contratto sotto costrizione, soprattutto quando la situazione di costrizione persiste e il coniuge costretto non denuncia il fatto, rendendo di solito impossibile l'acquisizione delle prove da parte delle autorità. Poiché spesso i matrimoni forzati sono organizzati da membri della famiglia, è difficile trovare familiari della persona oggetto della costrizione disposti a collaborare con le autorità nella raccolta delle prove. Infine, la situazione diventa ancora più complicata se il matrimonio è stato contratto all'estero.
Nel definire le nuove cause di nullità, il legislatore ha quindi tenuto conto del fatto che molto spesso sono i giovani a essere vittima di un matrimonio forzato, in prevalenza donne con un passato migratorio9, e che un matrimonio forzato è quindi spesso anche un matrimonio con minorenni. Per questo motivo, con l'ultima revisione sono state introdotte misure supplementari che riguardano specificamente il matrimonio con minorenni. Per coloro che sono minorenni e al tempo stesso sposati sotto costrizione risulta più facile far dichiarare nullo il matrimonio se è loro sufficiente dimostrare che erano minorenni al momento della celebrazione. Poiché generalmente risulta più facile dimostrare che una persona era minorenne al momento della celebrazione del matrimonio, la causa di nullità del matrimonio per minore età è invocata più spesso rispetto alla causa di nullità per costrizione. La possibilità di far dichiarare nullo il matrimonio per minore età solleva quindi in molti casi il coniuge minorenne, costretto a sposarsi, dal difficile compito di fornire le prove della situazione di costrizione; essa facilita anche il lavoro delle autorità, che devono fornire le prove pertinenti. Si deve quindi supporre che un certo numero di casi trattati come matrimoni con minorenni vada classificato anche come matrimonio forzato.
Tuttavia, né il Parlamento né il Consiglio federale all'epoca hanno ritenuto che ogni matrimonio con minorenni fosse anche un matrimonio forzato, come invece alcuni sostengono10. La sola età non determina in maniera assoluta la capacità di giudizio, vale a dire l'effettiva maturità mentale e fisica per contrarre matrimonio. Nel caso di un matrimonio forzato, l'unione avviene contro la libera volontà di uno o entrambi i coniugi. Ma il solo fatto che uno dei coniugi non
8 Esistono vari pareri dottrinali e diverse pratiche giudiziarie a questo proposito; cfr. il rapporto di valutazione n. 4.3.1.3 e 4.3.3 (non disponibile in italiano).
9 BÜCHLER, FamPra, pag. 729; NEUBAUER/DAHINDEN, Studie Zwangsheiraten, considerazioni sulle situazioni della tipologia A (pressioni per indurre le persone al matrimonio), pag. 3 del riassunto.
10 PROGRIN-THEUERKAUF/OUSMANE, FamPra, pag. 326. Anche la risoluzione 2233 del Consiglio d'Europa del 28 giugno 2018 «Forced marriage in Europe» va in questa direzione (cfr. diritto comparato in appendice). Va notato che la Svizzera impedisce i matrimoni con minorenni considerandoli come causa di nullità distinta. Le disposizioni della risoluzione sui matrimoni forzati e le conseguenze giuridiche previste non possono essere applicate una ad una a tutti i matrimoni con minorenni.