Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/31: Revisione del Codice civile (Misure contro i matrimoni con minorenni) · 37 pagine

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Rapporto esplicativo revisione del Codice civile svizzero (Misure contro i matrimoni con minorenni)

anche il grado di maturità e autonomia di una persona che ha meno di diciotto anni (art. 12 par. 1 in combinato disposto con l’art. 3 par. 1 della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo)62. Sopprimere la ponderazione degli interessi sarebbe contrario a tali obblighi e in particolare all'obbligo di considerare in maniera prioritaria il bene del fanciullo.

Alla luce di queste considerazioni, il Consiglio federale propone una misura meno drastica per proteggere i minorenni interessati: mantenere la ponderazione degli interessi per le persone ancora minorenni al momento della ponderazione stessa e posticipare nel contempo la sanatoria. Il problema principale che attualmente ostacola l'applicazione della disposizione di cui all'articolo 105 numero 6 CC non è legato alla ponderazione degli interessi e al rischio di una sua applicazione non corretta, bensì alla sanatoria al raggiungimento della maggiore età. Con una modifica in tal senso, si può presumere che tale disposizione sarà sufficientemente efficace. Non è quindi necessario sopprimere la ponderazione degli interessi.

In questa sede è importante precisare che rinunciare a dichiarare nullo il matrimonio sulla base della ponderazione degli interessi non deve essere la norma, ma deve rimanere un'eccezione da giustificare accuratamente. Occorre infatti sempre partire dal presupposto che il proseguimento del matrimonio non è nell'interesse del minorenne63. Il giudice non può decidere basandosi solamente sui fatti presentati dai coniugi che chiedono il proseguimento del matrimonio, ma deve essere convinto della veridicità delle loro allegazioni. In caso di dubbi, il matrimonio va dichiarato nullo.

2.3.5 Possibilità di mantenere il vincolo matrimoniale in singoli casi se il coniuge è divenuto maggiorenne (art. 105a cpv. 2 n. 2 AP-CC)

Quando la persona che era minorenne al momento del matrimonio raggiunge la maggiore età al momento del procedimento civile, è ancora più importante ammettere la possibilità di mantenere il vincolo matrimoniale. Se durante il procedimento civile la persona dichiara di voler proseguire il matrimonio e il giudice è convinto che ciò sia espressione della sua libera volontà, dichiarare nullo il matrimonio violerebbe i diritti costituzionali, in particolare la libertà di matrimonio64. In questo caso, il giudice deve eccezionalmente dichiarare il matrimonio valido. Dal momento che la persona è diventata maggiorenne e può contrarre matrimonio secondo il diritto svizzero, non viene applicata la ponderazione degli interessi. Naturalmente, il giudice deve valutare molto attentamente se le dichiarazioni corrispondono davvero alla libera volontà della persona interessata. Se è probabile che quest’ultima si risposi per libera volontà con lo stesso coniuge nel caso in cui il matrimonio fosse dichiarato nullo, annullare l'unione sarebbe sproporzionato e comporterebbe inutili oneri amministrativi sia per le persone coinvolte sia per le autorità. In assenza di una pertinente dichiarazione dell'interessato, il giudice deve dichiarare il matrimonio nullo.

2.3.6 Conclusione del Consiglio federale

Dopo aver analizzato gli argomenti presentati, il Consiglio federale propone di modificare la legge attuale nel modo seguente: la possibilità della sanatoria – che ritiene indispensabile per trattare in modo adeguato i matrimoni con minorenni, i cui contesti possono essere molto diversi – va mantenuta, posticipandola tuttavia al momento in cui il coniuge interessato compie il venticinquesimo anno di età. Determinante è che il coniuge, che era minorenne al momento della celebrazione del matrimonio, non abbia ancora compiuto venticinque anni quando viene

62 Perizia ISDC, pag. 34 con ulteriori riferimenti.

63 Parere del Consiglio federale del 1° febbraio 2017 sulla mozione 16.3916 Rickli «Vietare i matrimoni precoci»; cfr. anche messaggio sui matrimoni forzati (FF 2011 1987, 2018).

64 BUCHER, Aktuelle juristische Praxis 2013, pag. 1169.