Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/31: Revisione del Codice civile (Misure contro i matrimoni con minorenni) · 37 pagine
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Rapporto esplicativo revisione del Codice civile svizzero (Misure contro i matrimoni con minorenni)
conto delle circostanze particolari che inducono il coniuge minorenne a voler mantenere il matrimonio, come una gravidanza o la presenza di un figlio90. È stato giustamente sottolineato che tali fattori da soli non possono giustificare il mantenimento del vincolo matrimoniale. La nuova risoluzione 2233 del Consiglio d'Europa91 segue la stessa linea: i commenti esplicativi riportano che la gravidanza non va considerata come una ragione per proseguire il matrimonio92. Tuttavia, affinché un esame globale porti alla validità del matrimonio, è necessario che il coniuge minorenne esprima la sua libera volontà di mantenere il vincolo matrimoniale. Questa libera volontà va accertata accuratamente e deve risultare chiaro che si tratta di una scelta volontaria, dato che vi è il rischio che il coniuge minorenne sia messo sotto pressione.
Se una persona è ancora molto giovane al momento dell’esame del caso – come detto, si sta discutendo una soglia di sedici anni (cfr. n. 2.4.2) – nella maggior parte dei casi il giudice considererà che è nell'interesse del minorenne non continuare il matrimonio. In generale, però, è importante che la ponderazione degli interessi tenga sistematicamente conto di tutte le circostanze rilevanti, poiché l'obiettivo è sempre quello di proteggere le persone interessate. Nel caso di un matrimonio che coinvolge una persona molto giovane, l'autorità legittimata a promuovere l'azione deve esaminare attentamente se si tratta di un matrimonio forzato e in quel caso fare valere la causa di nullità corrispondente.
Nella ponderazione degli interessi si può immaginare, ad esempio, la seguente situazione favorevole al proseguimento del matrimonio. Una coppia si sposa all'estero, la moglie ha 16 anni e il marito 29. Al momento dell'esame del caso da parte del tribunale svizzero, quando viene promossa l'azione o quando viene emessa la sentenza, la moglie ha 17 anni ed è quindi ancora minorenne. I due coniugi sostengono che si sono sposati per amore senza essere stati costretti a farlo. Il giudice ritiene tali allegazioni credibili. I coniugi hanno già avuto un figlio che ha appena un anno. Lo statuto di soggiorno della moglie in Svizzera era già garantito prima del matrimonio, mentre quello del marito sarebbe compromesso se il matrimonio fosse dichiarato nullo. Se il giudice prende in considerazione anche la relazione del padre con il figlio della coppia e tutte le circostanze del caso (matrimonio per amore), la ponderazione degli interessi in questo caso può giustificare la continuazione del matrimonio.
Occorre anche prendere in considerazione la situazione a volte molto particolare dei rifugiati. All'estero sono stati segnalati casi in cui una moglie minorenne è stata separata dal marito sebbene non vi fossero prove che il matrimonio fosse contrario agli interessi della moglie, né dubbi sulla capacità dei due coniugi di crescere un eventuale figlio comune. In separazioni simili in un contesto migratorio, in cui la moglie viene successivamente lasciata sola in un campo profughi, sono stati osservati nelle persone coinvolte stati depressivi ed effetti psicosociali negativi che talvolta hanno portato a tentativi di suicidio93. Pertanto, ogni singolo caso deve sempre essere valutato attentamente per determinare se gli interessi e la protezione delle persone coinvolte impongono il proseguimento o l'annullamento del matrimonio.
Come già indicato dal Consiglio federale nel rapporto di valutazione94, è importante che la ponderazione degli interessi sia effettuata esclusivamente dal giudice civile competente. Ciò è esplicitato anche dalla frase introduttiva del capoverso 2, che fa riferimento alla decisione del giudice. Secondo la procedura per dichiarare nullo il matrimonio (cfr. n. 1.2.4), l'azione deve essere promossa dall'autorità legittimata a promuoverla. A seconda del Cantone, questo compito è assegnato al pubblico ministero, a un'unità amministrativa o a un Comune. Tuttavia, l'autorità ha solo il compito di promuovere l'azione quando si trova di fronte a un matrimonio con un minorenne ai sensi dell'articolo 105a AP-CC. Non deve soppesare gli interessi; per non
90 Messaggio sui matrimoni forzati (FF 2011 1987, 2018).
91 Risoluzione 2233 del Consiglio d'Europa del 28 giugno 2018 «Forced marriage in Europe».
92 Rapporto dell'11 giugno 2018 relativo alla risoluzione 2233, Doc. 14574, n. 31.
93 MAX-PLANCK-INSTITUT, Frühehe, pag. 771 seg.
94 Rapporto di valutazione, n. 4.4.3.