Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/31: Revisione del Codice civile (Misure contro i matrimoni con minorenni) · 37 pagine
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Rapporto esplicativo revisione del Codice civile svizzero (Misure contro i matrimoni con minorenni)
La nuova designazione nullità d'ufficio non preclude naturalmente a qualsiasi interessato – compreso uno dei coniugi – la possibilità di proporre un'azione di nullità del matrimonio (art. 106 cpv. 1 CC). L'avamprogetto non modifica il sistema attuale.
L'introduzione del nuovo articolo 105a AP-CC implica che le altre cause di nullità del matrimonio previste all'articolo 105 CC siano ora indicate come cause generali. La frase introduttiva è adattata di conseguenza in modo da garantire il parallelismo tra le due disposizioni (art. 105 CC e art. 105a AP-CC).
In francese, ricorrendo ai termini annulation, cause d’annulation e action en annulation nelle varie disposizioni riviste viene chiarito che per tutte le cause di nullità del matrimonio non si tratta di una nullità ex lege, ma di una nullità che deve essere dichiarata dal giudice (cfr.
n. 1.2.5). Il termine nullité rimane in alcune disposizioni non oggetto della presente revisione, in quanto non è considerato sbagliato. Nel tedesco il termine «Ungültigkeit» invece di «Nichtigkeit» produce lo stesso effetto89. Nel testo italiano si continua a utilizzare il termine nullità.
Articolo 105a: Matrimonio con minorenni
Capoverso 1
Il capoverso 1 stabilisce il principio secondo cui il giudice dichiara il matrimonio nullo se al momento della celebrazione uno degli sposi era minorenne (art. 105 CC secondo il sistema attuale). La legge sancisce anche esplicitamente che l'età determinante in questo caso è quella al momento della celebrazione del matrimonio. Il matrimonio è dichiarato nullo nel caso in cui almeno uno dei coniugi era minorenne al momento della celebrazione.
Capoverso 2
Occorre partire dal principio che un matrimonio contratto quando almeno uno dei coniugi era minorenne va considerato nullo secondo l'interpretazione generale del diritto e deve essere annullato dal giudice. In altre parole, l’annullamento costituisce la regola. In via eccezionale, nei casi disciplinati ai numeri 1 e 2, il giudice può concludere che il matrimonio va mantenuto respingendo l'azione di nullità.
Numero 1
Se il coniuge che era minorenne al momento della celebrazione del matrimonio è ancora minorenne al momento del procedimento dinanzi al giudice civile e al momento della sentenza, il giudice civile deve dichiarare il matrimonio valido (art. 106 e 109 CC) se interessi preponderanti del coniuge impongono il proseguimento del matrimonio. Se invece l'interessato ha raggiunto la maggiore età al momento della sentenza, allora si applica quanto disposto al numero 2.
Conformemente al diritto vigente, nella ponderazione il giudice deve soppesare gli interessi in gioco nel singolo caso e rinunciare a dichiarare nullo il matrimonio se l'interesse del minorenne a mantenere l'unione prevale sull'interesse alla protezione conferita dall'articolo 105a AP-CC. Oltre all’interesse pubblico (interesse generale di protezione del minorenne dai matrimoni e lotta ai matrimoni forzati), occorre anche prendere in considerazione l’interesse della vittima a beneficiare della protezione. Tale interesse dipende dalle circostanze del singolo caso, come per esempio il numero di anni che separano il coniuge minorenne dalla maggiore età, la sua maturità individuale e la differenza di età tra i coniugi. La ponderazione deve inoltre tenere
89 GEISER, Basler Kommentar, n. 1 ad art. 105.