Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/31: Revisione del Codice civile (Misure contro i matrimoni con minorenni) · 37 pagine
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Rapporto esplicativo revisione del Codice civile svizzero (Misure contro i matrimoni con minorenni)
5.2 Compatibilità con l'accordo sulla libera circolazione delle persone
5.2.1 Nullità di matrimoni contratti con minorenni
Come spiegato dal Consiglio federale nel 201198, alcune regolamentazioni di diritto privato possono pregiudicare i diritti alla libera circolazione previsti dall'Accordo del 21 giugno 199999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC) e dalla Convenzione del 4 gennaio 1960100 istituiva dell'Associazione europea di libero scambio (AELS). Ciò si verifica in particolare quando la Svizzera dichiara nullo un matrimonio concluso o riconosciuto da uno Stato dell'UE o dell'AELS. La dichiarazione di nullità comporta infatti la perdita del diritto di soggiorno del coniuge ai sensi dell'articolo 7 ALC e dell’articolo 3 dell'allegato I ALC (e dell’art. 7 allegato K AELS nonché dell'art. 3 allegato K appendice 1 AELS). L'esistenza di un interesse pubblico preponderante può tuttavia giustificare il divieto sostanziale di contrarre matrimoni con minorenni, a condizione che l'annullamento di tali matrimoni non costituisca una misura sproporzionata. È quindi necessario effettuare sempre una ponderazione degli interessi, valutando «se il minorenne ha soltanto un debole interesse alla protezione perché è ormai quasi maggiorenne o perché è molto maturo». Occorre inoltre tenere conto di «altre circostanze che militano per il mantenimento del matrimonio». In queste condizioni, nel 2011, l'articolo 105 numero 6 CC, anche se comporta alcune restrizioni alla libera circolazione delle persone, è stato considerato compatibile con l'ALC e l'AELS, poiché lascia alle autorità un margine di manovra sufficiente per effettuare la ponderazione degli interessi.
L'articolo 105a AP-CC sostituisce l'articolo 105 numero 6 CC. Questa nuova disposizione permette al giudice di dichiarare nullo un matrimonio contratto con un minorenne anche se i coniugi sono diventati maggiorenni (fino al compimento del venticinquesimo anno di età) al momento della loro entrata in Svizzera e della loro subordinazione al diritto svizzero. Poiché non si applica più soltanto ai minorenni, ma anche a chi è ormai diventato maggiorenne, il nuovo art. 105a AP-CC limita i diritti dei cittadini dell'UE e dell'AELS in misura maggiore rispetto alla disposizione attuale.
Per le persone che rientrano nel campo d'applicazione dell'ALC e dell'AELS, l'annullamento del matrimonio di coniugi che hanno già raggiunto la maggiore età o che diventano maggiorenni nel corso del procedimento civile è, come in tutti gli altri casi, possibile soltanto se l'articolo 105a capoverso 2 numero 2 AP-CC non trova applicazione: una volta che entrambi i coniugi sono maggiorenni, il giudice può annullare il matrimonio solo se il coniuge che era minorenne al momento della celebrazione del matrimonio e che nel frattempo è divenuto maggiorenne dichiara (prima di compiere venticinque anni) di non voler mantenere il vincolo matrimoniale o se si tratta di un matrimonio forzato ai sensi dell'articolo 105 capoverso 5 CC.
5.2.2 Sospensione della procedura di autorizzazione al ricongiungimento familiare con il coniuge
L'articolo 45a LStrI prevede la sospensione della domanda di ricongiungimento familiare con il coniuge fino alla decisione del giudice civile se questi rileva indizi di una causa di nullità conformemente all’articolo 105 numero 5 o 6 CC. Il riveduto articolo 45a LStrI rimanda all'articolo 105a CC e si applica anche al ricongiungimento di un coniuge straniero che ha contratto matrimonio quando era minorenne ma che durante la procedura di ricongiungimento familiare è ormai maggiorenne.
98Messaggio sui matrimoni forzati (FF 2011 1987, 2028).