Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/31: Revisione del Codice civile (Misure contro i matrimoni con minorenni) · 37 pagine

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Rapporto esplicativo revisione del Codice civile svizzero (Misure contro i matrimoni con minorenni)

2.2.4 Età determinante al momento della presentazione dell'azione

La valutazione ha rivelato anche che i giudici non applicano il criterio dell’età in maniera uniforme, il che complica notevolmente l'applicazione della causa di nullità per minore età. Anche nella dottrina non vi è accordo sul momento determinante in cui il coniuge deve essere ancora minorenne per chiedere l’annullamento del matrimonio: mentre alcuni sostengono che sia decisiva l'età al momento della presentazione dell'azione42, altri considerano determinante l'età al momento della sentenza43. Se si richiede che la persona coinvolta sia ancora minorenne al momento della sentenza, vi è il rischio che avvenga una sanatoria durante la procedura di annullamento. La durata imprevedibile di tali procedure, che non può essere controllata dalle parti e spesso dipende da fattori esterni come la trasmissione di documenti dall'estero, così come l'incentivo generale così creato a ritardare la procedura, inaspriscono ulteriormente questo problema44.

La presente revisione ha quindi l’obiettivo di chiarire che ai fini della sanatoria è determinante l'età del minorenne al momento della presentazione dell'azione; in altre parole, un'azione può essere promossa solo prima che il coniuge minorenne abbia compiuto il venticinquesimo anno di età. La durata di una procedura di annullamento del matrimonio non influisce quindi più sul momento della sanatoria. In questo modo vengono risolti i dubbi che sussistono nelle disposizioni attuali e gli incentivi a ritardare la procedura vengono meno.

2.3 Possibilità di mantenere il matrimonio in via eccezionale

2.3.1 Diritto vigente

Secondo il diritto vigente, il giudice deve soppesare gli interessi prima di decidere se dichiarare nullo il matrimonio: deve rinunciare ad annullarlo se il minorenne ha un interesse preponderante al suo mantenimento (art. 105 n. 6 CC).

L'obiettivo della ponderazione degli interessi è di consentire al giudice di soppesare gli interessi in gioco nel singolo caso e di rinunciare a dichiarare nullo il matrimonio se l'interesse del minorenne a mantenere l'unione prevale sull'interesse alla protezione conferita dall'articolo 105 numero 6 CC. Oltre all’interesse pubblico (interesse generale di protezione del minorenne e lotta ai matrimoni forzati), occorre anche prendere in considerazione l’interesse della vittima a beneficiare della protezione, partendo dal presupposto che un matrimonio non sia in linea di massima nell’interesse di un minorenne. In caso di dubbi, il matrimonio va dichiarato nullo45.

Il Consiglio federale ha incluso la ponderazione degli interessi nel testo della legge federale sulle misure contro i matrimoni forzati poiché ne era stata fatta richiesta durante la consultazione. L'introduzione è stata in particolare giustificata rinviando alla risoluzione 146846 del Consiglio d'Europa, secondo la quale non vanno riconosciuti i matrimoni forzati e i matrimoni precoci contratti all’estero, salvo che, sotto il profilo degli effetti del matrimonio, il riconoscimento sia nell’interesse delle vittime e garantisca loro diritti cui non potrebbero aspirare altrimenti47. In Consiglio nazionale è stata presentata una proposta volta ad abolire la ponderazione degli interessi, ma è stata respinta dopo intense discussioni48.

42 BUCHER, Aktuelle juristische Praxis 2013, pag. 1169.

43 GEISER, Basler Kommentar, n. 22 ad art. 105.

44 Cfr. rapporto di valutazione, n. 4.3.1.3.

45 Messaggio sui matrimoni forzati (FF 2011 1987, 2018).

46 Risoluzione 1468 del Consiglio d'Europa del 5 ottobre 2005 «Forced marriages and child marriages».

47 Risoluzione 1468 del Consiglio d'Europa del 5 ottobre 2005 «Forced marriages and child marriages» n. 14.2.4; cfr. anche messaggio sui matrimoni forzati (FF 2011 1987, 2009).

48 Boll. Uff. 2012 n. 35 segg. e Boll. Uff. 2012 pag. 448 segg.; cfr. anche il parere del Consiglio federale del 1° febbraio 2017 relativo alla mozione 16.3916 Rickli «Vietare i matrimoni precoci».