Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/31: Revisione del Codice civile (Misure contro i matrimoni con minorenni) · 37 pagine
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Rapporto esplicativo revisione del Codice civile svizzero (Misure contro i matrimoni con minorenni)
abbia ancora raggiunto il diciottesimo anno di età non implica necessariamente che il matrimonio sia un matrimonio forzato11; in altre parole, un matrimonio con minorenni non deve necessariamente essere stato contratto contro la volontà di almeno uno dei due coniugi. Non tutti i matrimoni con minorenni sono dunque anche matrimoni forzati, proprio come non tutti i matrimoni forzati sono anche matrimoni con minorenni12. Infine, occorre sottolineare che diversi Paesi europei prevedono ancora la possibilità di autorizzare, in casi eccezionali, il matrimonio a partire dai sedici anni13.
Le due cause di nullità quindi si sovrappongono, ma conservano il loro campo di applicazione specifico. Questo è ciò che il legislatore ha voluto evidenziare adottando due distinte cause di nullità del matrimonio: non voleva limitarsi al matrimonio forzato in quanto tale, ma voleva includere anche i matrimoni con minorenni in generale – forzati o meno – al fine di proteggere i minorenni dal matrimonio14. Nei casi in cui le cause di nullità del matrimonio si sovrappongono, è la situazione specifica a determinare quale causa di nullità viene fatta valere.
Il fatto che la causa di nullità del matrimonio per minore età (art. 105 n. 6 CC) sia applicata più spesso rispetto alla causa di nullità per costrizione è confermato anche dalle statistiche. Le cifre presentate nella valutazione mostrano infatti che le autorità rilevano più matrimoni con minorenni che matrimoni forzati. Durante il periodo dal 1° luglio 2013 al 31 dicembre 2017 sono stati segnalati 226 casi sospetti di matrimoni con minorenni e 145 casi sospetti di matrimoni forzati. Ma, alla fine, sono state promosse solo due azioni di nullità del matrimonio per costrizione (art. 105 n. 5 CC) e dieci per minore età (art. 105 cpv. 6 CC). Queste cifre sono state confrontate con quelle rilevate nel programma federale: dall’inizio del 2015 al 31 agosto 2017 sono stati segnalati 905 casi di matrimonio forzato, di cui più di un quarto riguardava minorenni15.
1.2.4 Procedura per dichiarare nullo il matrimonio
La differenza tra le cause di nullità di cui all'articolo 105 CC (nullità assoluta) e quelle di cui all'articolo 107 CC (nullità relativa) sta nel fatto che per le prime l'azione è promossa d’ufficio da parte di un'autorità (art. 106 CC), mentre per le seconde (art. 107 CC) l’azione può essere intentata solo dal coniuge interessato16. Inoltre, l’azione di nullità deve essere promossa entro sei mesi dal giorno in cui l’avente diritto ha scoperto la causa di nullità o sono cessati gli effetti della minaccia, ma in ogni caso entro cinque anni dalla celebrazione del matrimonio (art. 108 cpv. 1 CC).
La procedura per far valere le cause di nullità assoluta del matrimonio di cui all'articolo 105 CC si articola nella maggior parte dei casi in tre fasi:
- le autorità federali o cantonali che hanno motivo di ritenere nullo un matrimonio ne informano l'autorità legittimata a promuovere l’azione (art. 106 cpv. 1 secondo periodo CC);
11 FOUNTOULAKIS/MÄSCH, FS Geiser, pag. 244.
12 MAX-PLANCK-INSTITUT, Frühehe, pag. 711. La stessa posizione è assunta anche dal Centro di competenza contro i matrimoni forzati. Il Centro di competenza è una ONG specializzata nell'ambito della consulenza alle persone che si trovano in situazioni di matrimonio forzato o di matrimonio con minorenni e vanta un'esperienza pluriennale in questo campo (cfr. www.matrimonioforzato.ch). Dopo la conclusione del programma federale sui matrimoni forzati nel 2017, il Centro di competenza contro i matrimoni forzati è sostenuto finanziariamente dalla Confederazione fino alla fine del 2021 (cfr. rapporto del programma federale pag. 17).
13 Cfr. le indicazioni nel diritto comparato in appendice.
14 Cfr. anche le considerazioni nel rapporto di valutazione, n. 4.3.1.2.
15 Rapporto sul programma federale di lotta contro i matrimoni forzati e rapporto di valutazione, n. 3.2.
16 GEISER, Basler Kommentar, n. 2 ad art. 108. Prima dell'entrata in vigore della legge federale sulle misure contro i matrimoni forzati per dichiarare nullo un matrimonio forzato potevano essere fatte valere solo le cause di nullità relativa di cui all'articolo 107 n. 4 vCC.